PIEMONTE REGIONE: LE INCOSTITUZIONALITA' SENTENZIATE
La Corte Costituzionale ha emesso sentenza sulla legittimità o meno di molti articoli della legge Regionale 07/2022 , legge che conteneva diverse disposizioni derogatorie della normativa urbanistica generale e locale. Anche la nostra Associazione era intervenuta segnalando la legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, puntualmente, aveva sollevato la questione di incostituzionalità davanti alla Corte. Non tutte le eccezioni sono state accolte, in particolare non sembra che abbiano trovato soddisfazione le censure che riguardavano i profili di contrasto con il Piano Paesaggistico, ritenendo la Corte che tale contrasto in realtà non sia reale in quanto temperato da rimandi e verifiche di compatibilità delle possibili deroghe allo stesso Piano Paesaggistico. Altri rilievi hanno invece trovato accoglimento e, al proposito, ospitiamo qui sotto il contributo di Federico Sandrone di Salviamo il Paesaggio che ne fa una veloce disamina.
5/7/2024
La sentenza della Corte Costituzionale n. 119/2024 sulla L.R. 7/2022 è stata depositata il 4 luglio. Ad una prima lettura del dispositivo, le “dichiarazioni di illegittimità costituzionale” non sembrerebbero essere tantissime, ma nella realtà alcune di queste sono molto “impattanti” con pesanti implicazioni e ripercussioni, in particolare per coloro che ignari si sono fidati delle “rassicurazioni” dell’allora maggioranza regionale e hanno applicato dette disposizioni che ora sono state “folgorate” dalla Corte Costituzionale; di seguito si segnalano le questioni principali:
• quella di cui al punto 2) del dispositivo che in sostanza folgora il comma 9 dell’art. 5 della L.R. 16/2018 così come novellato dall’art. 7 della L.R. 7/2022, mi sembra particolarmente importante e pesante, perché con l’abrogazione di un solo comma, si rende praticamente inapplicabile tutto l’art. 5 della L.R. 16/2018 (inerente gli interventi di ristrutturazione con ampliamenti con bonus percentuali), in quanto si è tolta la possibilità di “superare i parametri edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici e …”;
• quella di cui al punto 4) del dispositivo che folgora il comma 7 dell’art. 6 della L.R. 16/2018 così come novellato dall’art. 8 della L.R. 7/2022, mi pare importante, anche qui eliminando la parte in cui si diceva che “il recupero dei sottotetti esistenti è sempre ammesso indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e …”, si rende molto difficoltoso attuare il recupero dei sottotetti;
• in ultimo quella di cui al punto 5) del dispositivo che folgora le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 19/1999 così come novellato dall’art. 41 della L.R. 7/2022, mi sembra pesantuccia, in quanto in Piemonte non avremmo più alcune disposizioni specifiche (quantitative) per definire le “variazioni essenziali” (e non si potrà certo fare riferimento a quelle previgenti alla L.R. 7/2022), dovremo quindi fare riferimento a quelle molto più generiche di cui all’art. 32 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Ora sicuramente si aprirà un periodo di incertezza per tutti coloro che hanno utilizzato dette disposizioni, in quanto le sentenze di incostituzionalità producono effetti retroattivi per i rapporti non ancora conclusi o perfezionati, comportando la caducazione fin dall’inizio delle norme e quindi l’illegittimità degli atti emessi sulla base delle disposizioni normative interessate, questo con il solo limite (e conseguente salvezza) degli atti che hanno i c.d. “rapporti esauriti”. Tutto questo con un po’ di buon senso e “visione politica” poteva sicuramente essere evitato, in tempi non sospetti (25/7/2023) il Coordinamento dei Comitati piemontesi di “Salviamo il Paesaggio -
Difendiamo i Territori”, congiuntamente a Pro Natura Piemonte, Italia Nostra Piemonte e Legambiente Piemonte, aveva inviato al Presidente Cirio, al Vicepresidente Carosso, al Presidente della II Commissione Marin ed a tutti i Gruppi consiliari, uno specifico documento (che si allega in copia alla presente) con evidenziati gli “effetti e le problematiche” di un’eventuale sentenza di incostituzionalità , ora chi risponderà di questo???
Sandrone Federico
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