PIEMONTE REGIONE: ITALIA NOSTRA e LE CONSULTAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE 299


 Il Consiglio Regionale dell'Associazione è intervenuta nell'ambito delle consultazioni sul disegno di legge regionale 299 che prevede la possibilità di approvare in tempi diversi, a seconda dei comparti interessati, il PRAE( Piano delle Attività Estrattive) . Nel testo che riportiamo integralmente troverete tutte le argomentazioni e motivazioni a ragione della nostra opposizione al disegno di legge.  

Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale della Nazione

Consiglio Regionale del Piemonte

Via Massena, n. 71 – 10128 Torino

Tel. 011/500056; email piemonte-valledaosta@italianostra.org

Prot. 3 /24

Torino, 10 febbraio 2024

Al Presidente della Regione Piemonte

presidenza@regione.piemonte.it

direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

Al Presidente Consiglio Regionale Piemonte

presidenza@cr.piemonte.it

segreteria.generale@cr.piemonte.it

OGG. DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 299. CONTRIBUTO DI ITALIA NOSTRA APS, CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, IN RELAZIONE ALLA FASE DI CONSULTAZIONE IN ATTO.

In relazione alla consultazione in corso riferita al disegno di legge n. 299 avente per oggetto: "Modifiche dell'articolo 4 della Legge Regionale 17/11/2016 n. 23, il Consiglio Regionale dell' Associazione: "ITALA NOSTRA APS" ritiene di produrre le seguenti considerazioni e osservazioni.

Il disegno di legge 299, con il dichiarato intento di: "consentire gli approfondimenti e le specifiche valutazioni riferite a singoli comparti" si propone di introdurre una modifica alla Legge Regionale n. 23/2016, laddove questa prevede l'approvazione di uno strumento di pianificazione regionale (PRAE), coerente anche con il quadro di governo paesaggistico e riferito al settore estrattivo, di cui deve costituire quadro di riferimento unitario delle attività, articolato al suo interno in tre comparti: aggregati per le costruzioni e le infrastrutture, pietre ornamentali e materiali industriali.

Con il disegno di legge, ove venisse approvato, si introdurrebbe la possibilità di pervenire ad una approvazione per stralci del Piano Regionale delle attività estrattive, stralci riferiti ai tre singoli comparti citati che potrebbero essere oggetto di una pianificazione differita e differenziata nel tempo a motivo di non diversamente precisate esigenze: "di approfondimento e di valutazioni specifiche".

Il Disegno di Legge non aggiunge altro, in realtà esso fa seguito all'esito non favorevole del procedimento di VAS a cui la proposta di PRAE era stata sottoposta.

In particolare, la Giunta Regionale, con verbale n. 352 del 04/04/2023, nell'espressione del parere motivato di cui all’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, aveva approvato di:


"disporre che la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Settore “Polizia mineraria, cave e miniere”, in qualità di struttura regionale che svolge il ruolo di autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e di migliorare i profili di sostenibilità ambientale della proposta di Piano, provveda alle opportune revisioni della stessa, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni contenute nella Relazione Istruttoria dell’Organo Tecnico Regionale, in sede di revisione della medesima, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006; di demandare alla Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Valutazioni "


Tanti e tali sono stati i rilievi formulati in sede di VAS, da ritenere che il PRAE debba essere profondamente rivisto.

La proposta di modifica legislativa trova quindi la sua reale ragione in quello che è stato l'esito della Valutazione Strategica del documento di pianificazione settoriale che era stato predisposto, tant'è che se fosse stato positivo, oggi il PRAE sarebbe entrato in vigore e il problema non si porrebbe.

Se questa è la premessa occorre chiedersi se il percorso legislativo che mira ad uno spacchettamento del PRAE, sia coerente con quella parte della legislazione di competenza statale a cui il PRAE deve conformarsi in alcuni dei suoi passaggi decisivi, nella specie la legislazione paesaggistico/ambientale e gli strumenti attuativi, da essa derivati.

Giova rilevare che l'articolazione per comparti del PRAE già è prevista nella formulazione attuale della legge n. 23/2016 che, così come recita la stessa norma, ha voluto tener conto delle loro caratteristiche ed esigenze. E' dunque evidente che richiamare questa motivazione a giustificazione di una modifica legislativa è una affermazione contraddittoria e poco sostenibile.

La nuova norma, sotto questo profilo, si presenta dunque come priva di giustificazione o, quanto meno, la giustificazione addotta non è per nulla convincente.

Le esigenze di approfondimenti e di specifiche valutazioni che vengono invocate, ben possono già ora essere condotte all'interno di ognuno dei singoli comparti in cui il settore é suddiviso, mantenendo il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive che il PRAE deve possedere.

Prevedere la possibilità di approvare strumenti separati e quindi in tempi diversi, senza peraltro imporre date certe per la loro entrata in vigore,aprirebbe una finestra di regolamentazione non uniforme del settore, favorendo la parte priva di pianificazione, mentre ne verrebbe sfavorita quella pianificata.

Quanto al rapporto con la legislazione statuale, ricordiamo che appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato la materia riferita alla: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e che in questo quadro di riferimento si colloca l'articolo 145 del D. Legs. 42/2004 laddove ai commi 1 e 2 recita:


1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

E' indubbio che in forza del secondo comma citato del predetto articolo 145, le NTA del vigente PPR, all’articolo 46 hanno previsto che la Pianificazione di competenza regionale, inclusa quella di settore, avrebbe dovuto armonizzarsi e conformarsi allo stesso PPR e ciò nell'arco di ben soli 12 mesi dalla data di sua approvazione.

Ciò non è avvenuto, ma è singolare che nel momento in cui il processo di formazione di uno di questi strumenti, nella specie il PRAE, é in atto, attraverso una modifica legislativa, in apparenza di poco conto e rilievo, in realtà si pongono le premesse per un differimento sine die dei tempi di attuazione di tale pianificazione, evitando attraverso lo spacchettamento e il differimento dei tempi di approvazione, di affrontare e risolvere i nodi del rapporto tra la pianificazione paesaggistica (sovra ordinata) e quella di settore ad essa sottordinata.

Ne consegue che attraverso questa modifica legislativa, verrebbe mantenuta aperta una finestra di non regolamentazione pianificatoria del settore estrattivo e ciò proprio in quelle componenti di comparto che più di altre la richiederebbero.

L'esigenza di approfondimenti e di valutazioni specifiche si traduce nella concreta possibilità, peraltro dichiarata dallo stesso vertice dell'Ente Regione, di differire sine die l'entrata in vigore di uno strumento pianificatorio che per essere coerente e legittimo impone scelte di politica ambientale ben diverse da quelle che il PRAE, senza successo, ha tentato.

L'effetto concreto è che i contesti paesaggisticamente più sensibili, quali quelli da cui si estraggono pietre ornamentali, rischierebbero di venir sottratti ad una pianificazione di settore coerente con quella paesaggistica. Esattamente dunque il rovescio di quello a cui dovrebbe tendere la pianificazione, ove fosse coerente con l'ordinamento statuale e la normativa da esso derivata.

Alla luce delle considerazioni svolte si eccepisce quindi una questione di legittimità costituzionale della norma proposta nel disegno di legge.

Attraverso l'introduzione di una modifica solo in apparenza di scarso rilievo, si consente infatti il differimento sine die e quindi, di fatto, il superamento del vincolo normativo (art.46 delle NTA del PPR), che fissa un tempo di attuazione per l'adeguamento della pianificazione regionale, anche di settore, alla sovraordinata Pianificazione Paesaggistica, superando così il vincolo fissato nell'articolo 145 comma 2 del D. Lgs. 42/2004, laddove prevede un raccordo tra la pianificazione paesaggistica e quelle di settore.

Viene quindi a modificarsi il quadro di riferimento condiviso tra Stato e Regione quale è il PPR, confinando lo stesso Piano Paesaggistico Regionale a strumento residuale ed eventuale, subordinandone un importante momento di attuazione a scala vasta quale il PRAE avrebbe potuto rappresentare, alle esigenze espresse dagli interessi del settore che le hanno in più occasioni manifestato.

Nel modo che abbiamo rappresentato si ottiene lo scopo di svincolare, dilatandola nel tempo lungo e indefinito, la pianificazione di settore dal suo rapporto diretto e subordinato a quella della pianificazione del paesaggio, aprendo una finestra di opportunità senza limite temporale all'utilizzo non pianificato dello sfruttamento della georisorsa, violando l'artico 5 della Convenzione Europea sul paesaggio a cui l'Italia aderisce, ignorando gli impegni assunti in maniera condivisa tra Stato e Regione nel momento di intervenuta redazione prima ed approvazione poi del PPR, impossessandosi, o meglio sottraendo allo Stato la sua competenza esclusiva in materia prevista dall'art. 117 Cost. comma 1 lett. s.


Si confida che il Consiglio Regionale possa valutare con attenzione i rilievi qui mossi, rinunciando all’approvazione del disegno di legge 299.

Per il Consiglio Regionale di Italia Nostra Piemonte

la presidente Adriana Elena My




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