COMMISSIONE REGIONALE ALLE TUTELE PAESAGGISTICHE: ITALIA NOSTRA SCRIVE A CIRIO

 




Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale della Nazione

Consiglio Regionale del Piemonte

Via Massena, n. 71 – 10128 Torino






Spett. Regione Piemonte
Preg.mo Presidente della Giunta

T O R I N O

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

Preg. mo Vice Presidente/Assessore alla Pianificazione territoriale
T O R I N O .


Spett. Direzione Ambiente
Settore Pianifficazione Paesaggio

T O R I N O


Spett. Le Soprintendenze:

TORINO

NOVARA

ALESSANDRIA

sabap-to@pec.cultura.gov.it



OGG: Codice dei beni culturali e del paesaggio articolo 137.
Commissione Regionale per le proposte di nuove tutele. Consiglio di Stato. Sentenza.


E’ noto che una recente sentenza del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato avverso una decisione del TAR Piemonte che aveva annullato l'atto Regionale di istituzione di un vincolo paesaggistico in territorio di Villanova Mondovì.

Il contenuto della sentenza ha una valenza ben oltre il caso trattato e crediamo non possa non avere effetti e non essere preso in considerazione in relazione ai lavori della Commissione Regionale chiamata a proporre alla Giunta nuove tutele paesaggistiche su beni ritenuti meritevoli di particolare conservazione.

In sintesi, tre sono gli aspetti che rilevano in maniera particolare e sui quali i giudici del Consiglio di Stato si sono soffermati.

1) In primo luogo il Tar aveva annullato la decisione Regionale, sostenendo che la proposta della Commissione non fosse stata assunta in maniera regolare, e cioè nel presupposto dovesse detta Commissione ritenersi un collegio perfetto.

Il Consiglio di Stato lo ha escluso e ciò consentirà una operatività dei lavori, si auspica, più celere e senza interruzioni per assenza di un qualche singolo componente.

La conseguenza di tale decisione non è però limitata a questo aspetto, ma dovrebbe consentire anche una diversa organizzazione e programmazione dei lavori della Commissione, si pensi soltanto alla necessità di eseguire sopralluoghi che ora, a nostro avviso, potranno essere demandati a singoli componenti con funzioni istruttorie e referenti. Un defatigante onere ora reso molto più snello e celere.

2) L’altra questione che, sicuramente per noi Associazione di tutela dei beni paesaggistici, riveste interesse ed importanza è quella che legittima l’attività di Associazioni di privati, quale lo è anche Italia Nostra, nell’indicare alla Commissione l’esistenza di beni meritevoli di tutela.

Questo significa che la Commissione ha l’onere di prendere in considerazione le segnalazioni che le pervengono, anche se le associazioni non sono indicate nella legge che la regola, e, ove le ritenga meritevoli, deve avviare il vero e proprio procedimento istruttorio. Gli effetti di questa decisione non saranno di poco conto poiché significa attribuire alle segnalazioni una valenza qualificata, da non potersi archiviare senza una pregnante motivazione.

3) L’ultimo aspetto è quello dei tempi di durata del procedimento.

La Sentenza fissa un chiaro principio riguardo la conclusione del procedimento che, in assenza di una diversa regolamentazione, fa riferimento alla durata legale di 60 giorni, con conseguenti possibili effetti nel caso di mancata osservanza.

La Sentenza così si è espressa: “ decorsi i sessanta giorni dall’atto di iniziativa, la Commissione decade dal potere di decidere in via esclusiva se dare ulteriore seguito all’iniziativa, atteso che la proposta può essere formulata direttamente alla regione da chi ha assunto l’iniziativa”.

Così formulata la decisione attribuisce ancor più valenza alle iniziative di proposta che ora possiedono uno strumento in più per chiedere un esito, in tempio certi, alle loro segnalazioni .

Da mesi ed anni stiamo aspettando decisioni della Commissione, prima decaduta poi, dopo reiterati nostri solleciti, rinnovata, poi sospesa per effetto di impossibilità di partecipazione di alcuni dei suoi componenti, solo da pochi giorni ricostituita nella sua pienezza. A nessuno possono sfuggire le difficoltà in cui i lavori della Commissione sono incorsi, un percorso che, se non corretto, metterebbe in grave pregiudizio la sua stessa possibilità di lavoro, in violazione del “buon andamento” che invece la pubblica amministrazione deve osservare.

La Sentenza giunge a proposito, consentendo un auspicabile cambio di passo.

Con la presente vogliano pertanto sollecitare l’adozione di misure organizzative e procedurali al fine di conseguire un riallineamento dei lavori della Commissione secondo le chiare indicazioni ricavabili dalla Sentenza così che in tempi certi e ragionevoli la stessa Commissione possa pervenire all’azzeramento dell’arretrato giacente e possa dare una risposta, auspicabilmente, positiva alle numerose indicazioni di tutele che anche la nostra Associazione ha formulato.

Si ringrazia per l’attenzione, grati di un cenno di assicurazione e di attenzione rispetto al tema segnalato.






per il Consiglio Regionale del Piemonte

la Presidente

Adriana Elena My







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