COMMISSIONE REGIONALE TUTELE DEL PAESAGGIO: LA SENTENZA MOMBURGO FA IL PUNTO

 


Una recente sentenza del Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso presentato avverso una decisione del TAR Piemonte che aveva annullato l'atto Regionale di istituire un vincolo paesaggistico in territorio di Villanova Mondovì, a tutela dell’area denominata Momburgo. Ne parliamo qui perché questa sentenza dovrà provocare degli effetti positivi in ordine alle modalità e procedure con le quali, sino ad ora, la Commissione Regionale a cui è demandata la individuazione e la formulazione di proposte  per  l’istituzione di nuovi ambiti meritevoli di particolare tutela di ordine paesaggistico dovrà operare.

In sintesi, tre sono gli aspetti che rilevano in maniera particolare e sui quali i giudici del Consiglio di Stato si sono soffermati.

In primo luogo, il Tar aveva annullato la decisione Regionale, sostenendo che la proposta della Commissione non fosse stata assunta in maniera regolare, cioè con la presenza di tutti i componenti la Commissione stessa, ritenendo, sempre il TAR, che essa dovesse essere considerata un collegio perfetto e quindi obbligata ad agire con la presenza dell’unanimità dei suoi componenti. Non è così e quindi, da ora, la Commissione potrà agire con anche la sola presenza della metà più uno dei suoi componenti, con evidenti effetti acceleratori sui suoi lavori. Essa potrà inoltre assegnare ad alcuni dei suoi componenti compiti specifici, si pensi solo al defatigante onere dei sopraluoghi che avrebbe reso molto problematico il suo lavoro e allungato di molto i tempi delle sue conclusioni. Tralascio di soffermarmi sulle ragioni di questo diverso orientamento dei giudici di Palazzo Spada che ha portato a queste conclusioni, ma esse sono condivisibili e considerata la non impugnabilità della decisione, essa fa stato, essendo passata in giudicato.

Altra questione che, sicuramente per noi, riveste interesse è quella che legittima l’attività di Associazioni di privati, quale lo è anche Italia Nostra, nell’indicare alla Commissione l’esistenza di beni meritevoli di tutela. Questo non significa qualificare questa attività come un vero e proprio inizio di un procedimento mirato a pervenire ad una vincolata conclusione, ma significa che la Commissione ha l’onere di prendere in considerazione le segnalazioni che le pervengono, anche da associazioni non indicate nella legge che la regola, e, ove le ritenga meritevoli, avviare il vero e proprio procedimento istruttorio. Gli effetti di questa decisione non saranno di poco conto poiché significa attribuire alle segnalazioni una valenza qualificata, da non potersi considerare irrilevanti, ma comunque da obbligatoriamente essere prese in considerazione da parte della Commissione, per un primo vaglio.

L’ultimo aspetto che qui si vuole far rilevare è quello dei tempi di durata dell’esame. Da mesi ed anni stiamo aspettando decisioni della Commissione, prima decaduta, poi, dopo reiterati nostri solleciti, rinnovata, ora sospesa per effetto di impossibilità di partecipazione di alcuni dei suoi componenti. Orbene, la Sentenza così si è espressa: “ decorsi i sessanta giorni dall’atto di iniziativa, la Commissione decade dal potere di decidere in via esclusiva se dare ulteriore seguito all’iniziativa, atteso che la proposta può essere formulata direttamente alla regione da chi ha assunto l’iniziativa” . Così formulata la decisione sembra attribuire ancor più valenza alle iniziative di proposta che ora possiedono uno strumento in più per chiedere un esito obbligatorio o alle loro segnalazioni in tempi certi.

Inutile dire che il complesso dei contenuti della Sentenza dovrà, necessariamente, imporre alla Commissione un diverso metodo di lavoro. Su questo aspetto, la nostra Associazione potrà assumere un’ iniziativa sollecitatoria nei confronti della Regione. Vedremo, crediamo se ne parlerà nel prossimo nostro Consiglio di novembre.



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