SOPRINTENDENZE: UN'ALLARME DELLA NOSTRA PRESIDENTE NAZIONALE
Ai Presidenti dei Consigli Regionali
Ai Presidenti di Sezione
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Occorre attrezzarci per contrastare gli esiti che le Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti (PNC) comportano sui nostri territori da salvaguardare e tutelare.
In specifico per quanto ricorre al Titolo II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure, al capo I all’art.15 “Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi”.
Il ruolo delle Soprintendenze viene messo al muro da scadenze e modalitĂ tassative in ambito di conferenza di servizi che comprende in conclusione il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilitĂ dell’opera. E nel testo al comma 5 quater si legge “le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi ad esprimere contrarietĂ alla realizzazione delle opere ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera”. Termine perentorio per le determinazioni, 45 giorni. E ciĂ² con effetto di variante sugli strumenti urbanistici vigenti.
Preoccupante in specifico quanto attiene alle norme sulla Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico.
Si legge all’art. 21 /2- sexies “in ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attivitĂ di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art.25 D.L. 18/4/ 2016 n.50 o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi previsto dal D.L. 22/01/2004 n.42”.
E’ chiaro come alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio venga sottratto il ruolo della tutela, consegnato in toto alla Soprintendenza speciale per il PNRR di cui l’arti.22 che adotterĂ il provvedimento finale in sostituzione delle stesse, relegate all’attivitĂ istruttoria. Preoccupante il fatto che Ministero dell’Ambiente faccia cordata con il Ministero della Cultura avanzandosi anche la possibilitĂ di riduzione della distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela per l’idoneitĂ degli impianti eolici da 7 a 3 chilometri inficiando la norma sulla Valutazione Preventiva di interesse Archeologico. Quale conflitto o connivenza con il Ministero del Turismo ricostituito come dicastero nel 2021?
Occorre quindi che in ambito locale i Regionali e le nostre Sezioni, in base a quanto censito e prescritto dal Piano Paesaggistico Regionale, o dal Piano Territoriale Regionale e ancora dal PRG, facciano da supporto alle soprintendenze, e pongano attenzione alle previsioni degli impianti in essere e in divenire, definendo interventi di contrasto se pur mantenendo autonomia di denuncia.
Si auspica che la nostra presidenza nazionale, in ottemperanza a quanto sancito dallo Statuto, si attivi immediatamente presso le competenti segreterie ministeriali, per porre argine a questa deriva e ribadisca la preminenza della nostra Costituzione che all’articolo 9 Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Cordiali saluti.
Massimo Maresca
Coordinatore pro tempore
Coordinamento dei Consigli regionali
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