CONSUMO DI SUOLO : LIBERI TUTTI
Art. 1)
In relazione al dettato proposto, si invita a depennare dalla categoria dei beni immobili sui quali i sistemi potranno essere installati, i terreni degli Enti gestori dei Parchi di cui alla legge 19 del 29/06/2009, limitandola ai fabbricati dagli Enti posseduti.
Si invita ad estendere la stessa limitazione alla categoria dei terreni di proprietĂ degli altri enti pubblici territoriali che ricadano all’interno di aree protette, sia appartenenti al sistema dei parchi regionali che a quelli nazionali.
Si chiede inoltre di precisare che qualora i terreni di proprietĂ degli enti pubblici siano soggetti a diritti di uso civico, il loro eventuale utilizzo sia subordinato alla preventiva acquisizione della autorizzazione al mutamento temporaneo della destinazione d’uso secondo le procedure dettate dalla legislazione vigente, da eventualmente fare oggetto di modifica ed integrazione.
Art. 3)
Si osservano alcune incoerenze nel testo proposto. In particolare, mentre si assegnano agli Enti individuati all’art. 1 , i termini di 12 mesi per compiere la ricognizione delle superfici utilizzabili , nello stesso articolo, al comma 3 lett. a, si individua la Giunta Regionale quale soggetto che, entro i primi sei mesi, dovrĂ individuare le superfici utilizzabili. Si presume che la proposta volesse intendere che alla Giunta spetterĂ indicare i criteri di individuazione delle superfici, non certo le superfici, ma così non è scritto, mentre nel medesimo comma si afferma che, sempre la Giunta dovrĂ tener conto delle caratteristiche degli impianti per individuare le superfici, ripetendo il refuso, se refuso è.
Si contesta comunque che questo possa essere l’unico criterio al quale la Giunta dovrĂ attenersi, prescindendo quindi dalle qualitĂ dei beni sui quali i sistemi dovranno essere installati, quasi prevalessero le loro esigenze tecniche su ogni altro valore da tutelare, valutare, proteggere o preservare.
Anche la lettera b del medesimo comma 3 lascia perplessi in quanto, a prescindere dalla genericitĂ dei criteri che vengono assegnati alla Giunta, il termine “possono” non è affatto tassativo, come ben sa chi dovrebbe essere edotto in materia di tecnica legislativa, e quindi occorre chiarire, senza equivoco, se i criteri di esclusione che la Giunta dovrĂ indicare, avranno per i Comuni una valenza forte, cioè tassativi o saranno, a loro volta, soggetti ad una indeterminatezza affidata per la decisione finale agli stessi Comuni.
Il comma 4 del medesimo articolo 3 consente l’inserimento nella ricognizione anche dei beni sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio. Non è indicata alcuna distinzione tra beni sottoposti alla tutela come beni culturali e beni soggetti a tutela paesaggistica, quasi avessero la stessa valenza, il che non è.
Il riferimento al rispetto statale in materia lascia qualche perplessitĂ in sospeso.
Si vuole indicare che la ricognizione debba prima essere sottoposta a un vaglio da parte degli enti preposti alla tutela o no ? Sarebbe dunque bene che venisse regolamentata in maniera chiara e non equivoca la procedura, tutta, con la quale si debba pervenire alla ricognizione, riconoscendo alle Soprintendenze una funzione essenziale ai fini del suo positivo esito.
Se perĂ² in qualche comma precedente si era voluto affidare alla Giunta la indicazione dei criteri, ecco che con questo ultimo comma, si cerca di blindare il testo sul punto, ammettendo che la Giunta non escluda gli ambiti tutelati da quelli oggetto di possibile ricognizione. Lo si scrive alla rovescia , ma il senso è questo.
In fine, il comma 8 dell’articolo 3, contraddicendo le finalitĂ indicate nel titolo della proposta, apre la ricognizione anche agli immobili di proprietĂ privata, o meglio alle loro superfici, includendo quindi in esse terreni e fabbricati. Se poi questo non dia accesso agli incentivi, come sta scritto, occorrerebbe indicare e capire a quale scopo sia concessa questa possibilitĂ .
Art. 4
Si osserva che la possibilitĂ di inserire le aree agricole tra quelle oggetto di ricognizione, senza neppure un tentativo di riferimento alla qualitĂ agraria che esse possiedono, appare come un’ulteriore forzatura e sommarietĂ nella elaborazione di una proposta di legge che avrebbe avuto bisogno di ben altro approfondimento. Se poi si aggiunge che la proposta di legge equipara sostanzialmente gli impianti di produzione a quelli di accumulo, diventa difficile comprendere la necessitĂ di occupare terre agricole con questi ultimi, laddove la loro localizzazione, crediamo ben possa individuarsi in aree industriali anche dismesse, meglio se concentrati e non diffusi. In ogni caso non esiste alcuna compatibilitĂ tra impianti di accumulo e quelli agro voltaici, per cui la distinzione è bene sia mantenuta e sia data una regolamentazione diversa agli impianti di accumulo rispetto a tutti gli altri.
Si aggiunge, per terminare, che non c’è nella proposta alcun riferimento all’esistenza del Piano Paesaggistico Regionale, quale fosse uno strumento inesistente, ma ricordiamo che proprio questa sottovalutazione dello strumento sta rischiando di far deragliare le ultime leggi regionali in materia urbanistica sul lato della loro incostituzionalitĂ e, anche in questo caso, qualora il testo andrĂ in approvazione senza modifiche rigorose, non mancherĂ la nostra attenzione a segnalare possibili rilievi di incostituzionalitĂ perchĂ© siano vagliati dall’AutoritĂ di Governo Centrale.
Proposta
di legge regionale 30 maggio 2022, n. 210
“Autonomia
energetica regionale e potenziamento degli impianti fotovoltaici
attraverso azioni di valorizzazione del ruolo degli immobili
pubblici”
art. 1.
(Oggetto e finalita’)
1. La presente legge incentiva la realizzazione e la diffusione di impianti fotovoltaici, anche abbinati ai sistemi di accumulo, sugli immobili di proprietĂ dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e della CittĂ metropolitana di Torino, degli enti gestori dei parchi regionali di cui alla Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversitĂ ) e delle unioni montane, in coerenza con gli obiettivi europei, nazionali e regionali in tema di riduzione dei consumi energetici.
2. Le disposizioni della presente legge, anche al fine di conseguire gli obiettivi dei piani e programmi regionali in materia di energia e ambiente, perseguono le seguenti finalitĂ :
a) promuovere lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) raggiungere gli obiettivi derivanti dall'assunzione di impegni nazionali ed europei in materia di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.
3. Le finalitĂ di cui al comma 2 sono perseguite attraverso le seguenti azioni:
a) sviluppare le energie rinnovabili e promuovere l'autoconsumo di energia;
b) realizzare infrastrutture a supporto di comunitĂ energetiche;
c) promuovere la decarbonizzazione e lo sviluppo della green economy;
d) aumentare l'adattamento e la resilienza del sistema piemontese ai cambiamenti climatici;
e) ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera;
f) promuovere l'autonomia energetica del Piemonte.
Art. 2.
(Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o piĂ¹ gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
b) impianto agro-voltaico: impianto fotovoltaico che prevede il posizionamento di pannelli fotovoltaici con modalitĂ tali da consentire la conduzione di pratiche agricole o agro-pastorali;
c) potenza nominale di un impianto fotovoltaico o potenza di picco: la potenza elettrica massima che l'impianto è in grado di produrre alle condizioni nominali come definite dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano);
d)
sistema di accumulo: insieme di dispositivi, apparecchiature e
logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare
energia elettrica, previsto per funzionare in
maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di
connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei
profili di scambio con la rete elettrica (immissione
e/o prelievo);
e)
diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire
un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un
edificio o gruppo di edifici, di una attivitĂ o impianto
industriale o di servizi pubblici o privati e a individuare e
quantificare le opportunitĂ di risparmio energetico sotto il profilo
costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
f)
superficie utilizzabile: superficie libera atta all'installazione di
un impianto fotovoltaico.
Art. 3. (Individuazione delle superfici utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al successivo comma 3, trasmettono ai competenti uffici regionali la ricognizione delle superfici utilizzabili.
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 possono, altresì, redigere una diagnosi energetica volta alla determinazione dei fabbisogni energetici degli edifici di proprietĂ e delle opportunitĂ di risparmio energetico.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, la Giunta regionale individua:
a) le superfici utilizzabili tenuto conto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti, compresi quelli che possono essere dotati di sistemi di accumulo dell'energia prodotta opportunamente dimensionati, ricomprese nelle aree individuate dalle leggi regionali ai sensi dell’articolo 20, comma 4 dl.gs. 199/2021;
b) gli ambiti urbanistici che per caratteristiche paesaggistiche, storiche e artistiche possono essere esclusi dalla ricognizione in conformitĂ con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
c) le modalitĂ informatiche operative di trasmissione della ricognizione;
d) le modalitĂ di informazione e comunicazione ai cittadini, anche in tempo reale, in ordine alla quantitĂ di energia prodotta dagli impianti realizzati ai sensi della presente legge.
4.
Nel rispetto della disciplina statale in materia di tutela del
paesaggio, la ricognizione di cui al comma 1 riguarda anche i beni
sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.
5.
I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono effettuare anche
in forma associata le attivitĂ di ricognizione e di redazione della
diagnosi energetica previste dal presente
articolo.
6.
Gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi della presente legge
possono essere utilizzati nell'ambito di comunitĂ energetiche
rinnovabili costituite ai sensi del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5
giugno
2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante
disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019
sulla preparazione ai rischi
nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2005/89/CE) e della Legge regionale n. 12 del 3 agosto 2018
(Promozione dell'istituzione delle comunitĂ energetiche).
7.
La ricognizione delle superfici utilizzabili per l'installazione di
impianti fotovoltaici, in attuazione del principio di trasparenza è
pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte.
8.
Per le finalitĂ di cui al comma 1, i soggetti privati possono
concorrere alla ricognizione delle superfici utilizzabili per
l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici di loro proprietĂ
mediante trasmissione ai corrispondenti uffici comunali dei relativi
elementi identificativi per il loro inserimento nella ricognizione,
senza che ciĂ² possa costituire accesso agli incentivi di cui
all'articolo 6.
Art. 4.Disposizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici)
1. Per la realizzazione di impianti ed eventuali sistemi di accumulo di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, entro ventiquattro mesi dall'assegnazione degli incentivi previsti all'articolo 6, comma 1, affidano i lavori ovvero assegnano in concessione le superfici utilizzabili.
2. In caso di affidamento di contratti di concessione delle superfici utilizzabili, l'utilitĂ economica per l'amministrazione puĂ² essere costituita anche dalla condivisione dell'energia prodotta.
Art.
5.
(Disposizioni
per la realizzazione di impianti agro-fotovoltaici su aree
agricole)
1.
Possono essere oggetto della ricognizione di cui all'articolo 3,
comma 1, le aree agricole individuate dai singoli strumenti
urbanistici locali.
2.
Sulle aree agricole utilizzabili per la realizzazione di impianti
fotovoltaici l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 6 è
disposto in via prioritaria per gli
impianti
agro- fotovoltaici
che consentono la conduzione di pratiche agricole o
agro-pastorali.
Art.
6.
(Disposizioni
per gli incentivi economici e finanziari)
1.
La Giunta regionale promuove, attraverso specifici stanziamenti di
bilancio, le ricognizioni e le diagnosi energetiche di cui
all'articolo 3.
2.
La Giunta regionale istituisce un fondo per la realizzazione degli
impianti ed eventuali sistemi di accumulo di cui alla presente legge,
a cui possono accedere i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, che abbiano presentato la ricognizione delle
superfici utilizzabili.
3.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e
le modalitĂ per l’erogazione dei finanziamenti.
Art.
7.
(Norma
finanziaria)
1.
Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 6, comma 1 è
autorizzata, all’interno della missione 17 (Energia e
diversificazione delle fonti energetiche), programma
01
(Fonti energetiche), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, la spesa di euro 1.000.000,00 per
ciascuno degli anni del biennio 2023-
2024.
2.
Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 6, comma 2 è
autorizzata, all’interno della missione 17 (Energia e
diversificazione delle fonti energetiche), programma
01
(Fonti energetiche), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio
di previsione finanziario 2022-2024, la spesa di euro 500.000,00 per
il 2023 e di euro 1.000.000,00 per
il
2024
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