CONSUMO DI SUOLO : LIBERI TUTTI





La crisi energetica sembra rompere ogni argine. Paradossalmente il tema della riduzione del consumo del suolo, sino a prevedere per il medio/lungo termine il raggiungimento del consumo zero, si sta trasformano in un'affannosa ricerca di suoli dove mettere gli impianti fotovoltaici. Il primo pensiero sarebbe quello di incominciare a saturare le tante superfici dei tetti di copertura di capannoni industriali, della logistica e della grande distribuzione e, semmai le aree libere ad essi pertinenti, invece, con l'attrattiva di intercettare contributi pubblici in arrivo, anche la Regione Piemonte si sta dando da fare per liberalizzare terreni ovunque essi siano: agricoli, tutelati dal codice dei beni culturali e terreni all'interno dei parchi regionali, purché siano di proprietà pubblica, ma non solo. Una nuova corsa all'oro o meglio all'energia derivata dalla luce solare che sembra aver contagiato gli amministratori Piemontesi e, pensiamo anche quelli di altre regioni. Questo almeno a leggere le proposte di legge che in materia sono piovute da tutte le parti sul tavolo del Consiglio Regionale. E' stata aperta una consultazione e, stante anche i tempi strettissimi a nostra disposizione, abbiamo redatto alcune osservazioni prendendo in esame la proposta di legge 210 presentata da un partito di maggioranza in Regione e quindi, pensiamo, a maggior probabilità di successo. Ci auguriamo che la proposta 210 non veda la luce, almeno nella aberrante versione nella quale è stata predisposta e se le nostre osservazioni, che qui pubblichiamo insieme al testo della proposta, non saranno proprio integralmente accolte, almeno contribuiscano a far sì che la legge che uscirà sia meno impresentabile. Ce lo auguriamo.



In relazione alla proposta di legge regionale n. 210 del 30/02/2022 riferita ad autonomia energetica e potenziamento degli impianti fotovoltaici anche abbinati ad impianti di accumulo, si formulano osservazioni puntuali in funzione del ruolo di protezione ambientale che a questa Associazione è legislativamente riconosciuto.


Art. 1)

In relazione al dettato proposto, si invita a depennare dalla categoria dei beni immobili sui quali i sistemi potranno essere installati, i terreni degli Enti gestori dei Parchi di cui alla legge 19 del 29/06/2009, limitandola ai fabbricati dagli Enti posseduti.

Si invita ad estendere la stessa limitazione alla categoria dei terreni di proprietĂ  degli altri enti pubblici territoriali che ricadano all’interno di aree protette, sia appartenenti al sistema dei parchi regionali che a quelli nazionali.

Si chiede inoltre di precisare che qualora i terreni di proprietĂ  degli enti pubblici siano soggetti a diritti di uso civico, il loro eventuale utilizzo sia subordinato alla preventiva acquisizione della autorizzazione al mutamento temporaneo della destinazione d’uso secondo le procedure dettate dalla legislazione vigente, da eventualmente fare oggetto di modifica ed integrazione.

Art. 3)

Si osservano alcune incoerenze nel testo proposto. In particolare, mentre si assegnano agli Enti individuati all’art. 1 , i termini di 12 mesi per compiere la ricognizione delle superfici utilizzabili , nello stesso articolo, al comma 3 lett. a, si individua la Giunta Regionale quale soggetto che, entro i primi sei mesi, dovrĂ  individuare le superfici utilizzabili. Si presume che la proposta volesse intendere che alla Giunta spetterĂ  indicare i criteri di individuazione delle superfici, non certo le superfici, ma così non è scritto, mentre nel medesimo comma si afferma che, sempre la Giunta dovrĂ  tener conto delle caratteristiche degli impianti per individuare le superfici, ripetendo il refuso, se refuso è.

Si contesta comunque che questo possa essere l’unico criterio al quale la Giunta dovrĂ  attenersi, prescindendo quindi dalle qualitĂ  dei beni sui quali i sistemi dovranno essere installati, quasi prevalessero le loro esigenze tecniche su ogni altro valore da tutelare, valutare, proteggere o preservare.

Anche la lettera b del medesimo comma 3 lascia perplessi in quanto, a prescindere dalla genericitĂ  dei criteri che vengono assegnati alla Giunta, il termine “possono” non è affatto tassativo, come ben sa chi dovrebbe essere edotto in materia di tecnica legislativa, e quindi occorre chiarire, senza equivoco, se i criteri di esclusione che la Giunta dovrĂ  indicare, avranno per i Comuni una valenza forte, cioè tassativi o saranno, a loro volta, soggetti ad una indeterminatezza affidata per la decisione finale agli stessi Comuni.

Il comma 4 del medesimo articolo 3 consente l’inserimento nella ricognizione anche dei beni sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio. Non è indicata alcuna distinzione tra beni sottoposti alla tutela come beni culturali e beni soggetti a tutela paesaggistica, quasi avessero la stessa valenza, il che non è.

Il riferimento al rispetto statale in materia lascia qualche perplessitĂ  in sospeso.

Si vuole indicare che la ricognizione debba prima essere sottoposta a un vaglio da parte degli enti preposti alla tutela o no ? Sarebbe dunque bene che venisse regolamentata in maniera chiara e non equivoca la procedura, tutta, con la quale si debba pervenire alla ricognizione, riconoscendo alle Soprintendenze una funzione essenziale ai fini del suo positivo esito.

Se perĂ² in qualche comma precedente si era voluto affidare alla Giunta la indicazione dei criteri, ecco che con questo ultimo comma, si cerca di blindare il testo sul punto, ammettendo che la Giunta non escluda gli ambiti tutelati da quelli oggetto di possibile ricognizione. Lo si scrive alla rovescia , ma il senso è questo.

In fine, il comma 8 dell’articolo 3, contraddicendo le finalitĂ  indicate nel titolo della proposta, apre la ricognizione anche agli immobili di proprietĂ  privata, o meglio alle loro superfici, includendo quindi in esse terreni e fabbricati. Se poi questo non dia accesso agli incentivi, come sta scritto, occorrerebbe indicare e capire a quale scopo sia concessa questa possibilitĂ .

Art. 4

Si osserva che la possibilitĂ  di inserire le aree agricole tra quelle oggetto di ricognizione, senza neppure un tentativo di riferimento alla qualitĂ  agraria che esse possiedono, appare come un’ulteriore forzatura e sommarietĂ  nella elaborazione di una proposta di legge che avrebbe avuto bisogno di ben altro approfondimento. Se poi si aggiunge che la proposta di legge equipara sostanzialmente gli impianti di produzione a quelli di accumulo, diventa difficile comprendere la necessitĂ  di occupare terre agricole con questi ultimi, laddove la loro localizzazione, crediamo ben possa individuarsi in aree industriali anche dismesse, meglio se concentrati e non diffusi. In ogni caso non esiste alcuna compatibilitĂ  tra impianti di accumulo e quelli agro voltaici, per cui la distinzione è bene sia mantenuta e sia data una regolamentazione diversa agli impianti di accumulo rispetto a tutti gli altri.

Si aggiunge, per terminare, che non c’è nella proposta alcun riferimento all’esistenza del Piano Paesaggistico Regionale, quale fosse uno strumento inesistente, ma ricordiamo che proprio questa sottovalutazione dello strumento sta rischiando di far deragliare le ultime leggi regionali in materia urbanistica sul lato della loro incostituzionalitĂ  e, anche in questo caso, qualora il testo andrĂ  in approvazione senza modifiche rigorose, non mancherĂ  la nostra attenzione a segnalare possibili rilievi di incostituzionalitĂ  perchĂ© siano vagliati dall’AutoritĂ  di Governo Centrale. 



Proposta di legge regionale 30 maggio 2022, n. 210
Autonomia energetica regionale e potenziamento degli impianti fotovoltaici attraverso azioni di valorizzazione del ruolo degli immobili pubblici”


art. 1.

(Oggetto e finalita’)

1. La presente legge incentiva la realizzazione e la diffusione di impianti fotovoltaici, anche abbinati ai sistemi di accumulo, sugli immobili di proprietĂ  dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e della CittĂ  metropolitana di Torino, degli enti gestori dei parchi regionali di cui alla Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversitĂ ) e delle unioni montane, in coerenza con gli obiettivi europei, nazionali e regionali in tema di riduzione dei consumi energetici.

2. Le disposizioni della presente legge, anche al fine di conseguire gli obiettivi dei piani e programmi regionali in materia di energia e ambiente, perseguono le seguenti finalitĂ :

a) promuovere lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) raggiungere gli obiettivi derivanti dall'assunzione di impegni nazionali ed europei in materia di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.

3. Le finalitĂ  di cui al comma 2 sono perseguite attraverso le seguenti azioni:

a) sviluppare le energie rinnovabili e promuovere l'autoconsumo di energia;

b) realizzare infrastrutture a supporto di comunitĂ  energetiche;

c) promuovere la decarbonizzazione e lo sviluppo della green economy;

d) aumentare l'adattamento e la resilienza del sistema piemontese ai cambiamenti climatici;

e) ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera;

f) promuovere l'autonomia energetica del Piemonte.

Art. 2.

(Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o piĂ¹ gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

b) impianto agro-voltaico: impianto fotovoltaico che prevede il posizionamento di pannelli fotovoltaici con modalitĂ  tali da consentire la conduzione di pratiche agricole o agro-pastorali;

c) potenza nominale di un impianto fotovoltaico o potenza di picco: la potenza elettrica massima che l'impianto è in grado di produrre alle condizioni nominali come definite dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano);


d) sistema di accumulo: insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);


e) diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivitĂ  o impianto industriale o di servizi pubblici o privati e a individuare e quantificare le opportunitĂ  di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;

f) superficie utilizzabile: superficie libera atta all'installazione di un impianto fotovoltaico.

Art. 3. (Individuazione delle superfici utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al successivo comma 3, trasmettono ai competenti uffici regionali la ricognizione delle superfici utilizzabili.

2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 possono, altresì, redigere una diagnosi energetica volta alla determinazione dei fabbisogni energetici degli edifici di proprietĂ  e delle opportunitĂ  di risparmio energetico.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, la Giunta regionale individua:

a) le superfici utilizzabili tenuto conto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti, compresi quelli che possono essere dotati di sistemi di accumulo dell'energia prodotta opportunamente dimensionati, ricomprese nelle aree individuate dalle leggi regionali ai sensi dell’articolo 20, comma 4 dl.gs. 199/2021;

b) gli ambiti urbanistici che per caratteristiche paesaggistiche, storiche e artistiche possono essere esclusi dalla ricognizione in conformitĂ  con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) le modalitĂ  informatiche operative di trasmissione della ricognizione;

d) le modalitĂ  di informazione e comunicazione ai cittadini, anche in tempo reale, in ordine alla quantitĂ  di energia prodotta dagli impianti realizzati ai sensi della presente legge.

4. Nel rispetto della disciplina statale in materia di tutela del paesaggio, la ricognizione di cui al comma 1 riguarda anche i beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.
5. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono effettuare anche in forma associata le attivitĂ  di ricognizione e di redazione della diagnosi energetica previste dal presente articolo.
6. Gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi della presente legge possono essere utilizzati nell'ambito di comunitĂ  energetiche rinnovabili costituite ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonchĂ© recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) e della Legge regionale n. 12 del 3 agosto 2018 (Promozione dell'istituzione delle comunitĂ  energetiche).
7. La ricognizione delle superfici utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici, in attuazione del principio di trasparenza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte.
8. Per le finalitĂ  di cui al comma 1, i soggetti privati possono concorrere alla ricognizione delle superfici utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici di loro proprietĂ  mediante trasmissione ai corrispondenti uffici comunali dei relativi elementi identificativi per il loro inserimento nella ricognizione, senza che ciĂ² possa costituire accesso agli incentivi di cui all'articolo 6.

Art. 4.Disposizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici)

1. Per la realizzazione di impianti ed eventuali sistemi di accumulo di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, entro ventiquattro mesi dall'assegnazione degli incentivi previsti all'articolo 6, comma 1, affidano i lavori ovvero assegnano in concessione le superfici utilizzabili.

2. In caso di affidamento di contratti di concessione delle superfici utilizzabili, l'utilitĂ  economica per l'amministrazione puĂ² essere costituita anche dalla condivisione dell'energia prodotta.

Art. 5.
(Disposizioni per la realizzazione di impianti agro-fotovoltaici su aree agricole)
1. Possono essere oggetto della ricognizione di cui all'articolo 3, comma 1, le aree agricole individuate dai singoli strumenti urbanistici locali.
2. Sulle aree agricole utilizzabili per la realizzazione di impianti fotovoltaici l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 6 è disposto in via prioritaria per gli impianti agro- fotovoltaici che consentono la conduzione di pratiche agricole o agro-pastorali.
Art. 6.
(Disposizioni per gli incentivi economici e finanziari)
1. La Giunta regionale promuove, attraverso specifici stanziamenti di bilancio, le ricognizioni e le diagnosi energetiche di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale istituisce un fondo per la realizzazione degli impianti ed eventuali sistemi di accumulo di cui alla presente legge, a cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano presentato la ricognizione delle superfici utilizzabili.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalitĂ  per l’erogazione dei finanziamenti.
Art. 7.
(Norma finanziaria)
1. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 6, comma 1 è autorizzata, all’interno della missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma
01 (Fonti energetiche), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2023-
2024.
2. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 6, comma 2 è autorizzata, all’interno della missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma
01 (Fonti energetiche), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la spesa di euro 500.000,00 per il 2023 e di euro 1.000.000,00 per
il 2024




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