CASTAGNOLE M.TO: ITALIA NOSTRA INTERVIENE NEL PROCEDIMENTO PER IL CROSSODROMO



Consiglio Regionale del Piemonte
Via Massena, n. 71 – 10128 Torino
Tel. 011/500056; email piemonte-valledaosta@italianostra.org
prot. 43/22
Torino, 11/09/2022
oggetto: Osservazioni di Italia Nostra al progetto di Impianto Sportivo Motoristico in Castagnole M.to

Gent.mi,
si ricorda che l' Associazione Italia Nostra è riconosciuta per legge soggetto partecipe alla copianificazione nelle materie che si riconducono ai propri scopi statutari, quali quelle urbanistiche e paesaggistiche.
Fatta questa precisazione vorrei esprimere il nostro totale disaccordo, peraltro già espresso in precedenza, circa il progetto del crossodromo in Castagnole M.to. Questo per il grande impatto ambientale che tale progetto implicherà in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico di circa 97.000 metri quadri, 61 dei quali ricoperti da boschi con oltre 7000 alberi che verrebbero abbattuti. E questo in un momento di cambiamento climatico, con le gravi conseguenze che già stiamo vivendo, in un periodo cioè in cui gli alberi dovrebbero essere piantati e moltiplicati, non abbattuti.
Ecco gli elementi che contestiamo:
- Un impianto sportivo considerato impianto produttivo (art. 8 dpr 160/2010) per potere usufruire del procedimento accelerato.
- Una variante semplificata che il sindaco ha fatto approvare per facilitare l'operazione e che noi contestiamo in quanto una variante semplificata può venire attuata solo per eventuali ampliamenti di aree a destinazione produttiva già esistenti.
- Una pista da motocross considerata un impianto sportivo, leggiamo dalle precisazioni dell'avv Scaparone, e che rientra quindi tra le attrezzature di interesse generale (art 2 lett. F dm 1444/68)
Ma quali i vantaggi economici per la collettività?
Il patrimonio boschivo è un bene che la nostra Associazione protegge e tutela sia per i caratteri di elevata biodiversità che per il rilievo paesaggistico. Le funzioni ecologiche che tale bene svolge per la qualità dell'aria e del territorio e per la salute dei cittadini è ancora più significativa oggi a fronte dell'emergenza climatica nonché di quella pandemica. L'abbattimento degli alberi crea sempre nuovi ingenti danni all'ambiente, alla biodiversità ed al paesaggio, con conseguente modifica permanente dello stato dei luoghi.

Le nostre Osservazioni tecniche Il ricorso alla variante semplificata risulta non coerente con le norme espresse dalla LR 56 all'art. 17 bis, soprattutto perché la richiesta del proponente è relativa ad un incremento delle aree previste per insediamenti produttivi, equivocando deliberatamente e pretestuosamente sulle attività sportive che il circuito intende ospitare, con l'ovvio afflusso di spettatori. Infatti l'art 17 bis primo comma recita:
"Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa. Tali varianti, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni."
Altro elemento di dubbia interpretazione normativa è la considerazione di un limite temporale alla destinazione d'uso e/o dei vincoli ambientali correlati. La legge precisa senza alcun dubbio il carattere non temporale delle scelte urbanistiche che non hanno una scadenza temporale, ma perdono la loro efficacia solo con la modifica pianificatoria. e
l'art 17 primo comma definisce:
"Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG
mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti." Inoltre la variazione della destinazione d'uso (produttiva) non decade con la cessazione dell'attività sportiva insediata e legittimamente potrebbe dare luogo ad insediamenti industriali isolati in un area boschiva. Perciò il ricorso alla locazione per garantire il rispetto dei vincoli ambientali (acustici), con conseguente "disponibilità giuridica " appare forzato nella forma e nel merito.
Appare contraddittorio aver optato per una soluzione mista e complessa per definire il perimetro della Variante urbanistica. Circoscrivere l'area dell'impianto, appesantita di onere acustico di classe V e lasciare all'Amministrazione Comunale il compito di armonizzare la zonizzazione acustica con una variante al PCA che introduca zone cuscinetto (classe IV) è in contrasto con la LR 52/2000 art. 2, c. 1 lett. a "integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico con la destinazione d’uso e le modalità di sviluppo del
territorio"
Pur non di nostra competenza, la soluzione sarebbe stata riconoscere la fonte dell'inquinamento nella presenza stessa dell'impianto e imporre un allargamento del perimetro della Variante includendo la fasce cuscinetto indubbiamente a carico del Proponente, ovviamente in questo caso non è sufficiente la disponibilità giuridica (con contratti di locazione a termine, lo stesso studio Scaparone in qualche modo mette in luce la differenza). In questo caso l'area complessiva impegnata dovrebbe essere molto più ampia, ma la Variante entrerebbe in contraddizione con l'art. 17 bis primo comma e l'art. 17 comma 6." le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o
contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le
previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni  d'uso esistenti."
e al comma 2 a)
"il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale" (variazione piano acustico ambientale)
Concludendo si ricorda che il responsabile di procedimento ha convocato la CS pur precisando che la documentazione risulta incompleta come previsto dall'art 17 comma 4a.
"il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti ricevuti e la procedibilità tecnica della proposta, convoca la conferenza di servizi, in seduta pubblica, di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;"
e comma 14 "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, gli elaborati delle varianti di cui al presente articolo possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono prevedere: a) la relazione illustrativa;
b) le indagini geomorfologiche e idrogeologiche con la relativa carta di sintesi, nonché le
indagini sismiche qualora necessarie ai sensi della normativa di settore;
c) la relazione geologico tecnica;
d) le tavole di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;
e) la sovrapposizione della proposta di variante al PRG vigente, con la stessa simbologia di
piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;
f) le tavole di variante in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;
g) le norme di attuazione."
 
Adriana Elena My
presidente Consiglio Regionale Italia Nostra Piemonte

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