LEGGE REGIONALE 7/2022: L'URBANISTICA CANCELLATA

 


Con la legge regionale 7/2022, il Piemonte ha dato un'altra spallata a quanto restava della legge vecchia legge urbanistica. Il Piani urbanistici generali dei Comuni vengono, via via, svuotati dal loro scopo regolatore, mentre le deroghe un po' a tutto, diventano la norma  a dispetto del loro significato e del loro originario scopo. Una rivoluzione si potrebbe definirla, ma in  realtà è la restaurazione di una liberalizzazione senza regole, un passo indietro di molti decenni rispetto alla cultura  urbanistica e alla politica di governo dei territori. Italia Nostra Piemonte, attraverso l'osservatorio costituito dal suo Consiglio, non rimane inerte, ma solleva davanti al Consiglio dei Ministri il problema dei diversi rilievi di incostituzionalità  che la nuova legge presenta e li inoltra alla Presidenza del Consiglio che entro la fine del corrente mese compie l'esame di costituzionalità della legge.  Ve li proponiamo in questo posto.

I T A L I A   N O S T R A

Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale della Nazione

Consiglio Regionale del Piemonte

Via Massena, n. 71 – 10128 Torino

Tel. 011/500056; email piemonte-valledaosta@italianostra.org

Prot. 29/22

Torino, 6 luglio 2022

Alla c.a.

della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

Ufficio II- Ufficio per le autonomie speciali e per l'esame di

legittimità costituzionale delle legislazioni delle regioni e delle province autonome

Oggetto: Legge regionale 31 maggio 2022 n. 7

“Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia”

OSSERVAZIONI

Osservazione n. 1

Il testo contraddice le finalità dell’art. 9 della Costituzione in merito alla tutela dell’ambiente e
nell’interesse delle future generazioni e dell’art. 41 ove dicesi che l’iniziativa economica privata
non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute,
all’ambiente... Lo scenario legislativo che qui viene contestato prevede: la liberalizzazione, in
toto, delle possibilità per il privato di intervenire sull’esistente con demolizioni e ricostruzioni e
con premi di cubatura plurimi; il non rispetto delle regole del codice civile, derogate, circa le
confrontanze, togliendo così la possibilità di tutela da parte di chi di fatto viene leso nella qualità
del proprio abitare; consente di consumare - se pur parzialmente - aree libere in ambito urbano
senza obbligo di incrementare gli standard; bypassa normative di rango superiore quale quelle
contenute nel PPR.
Questo, in estrema sintesi, è lo scenario della legge in oggetto, che qui contestiamo.
Come associazione di tutela consideriamo che gli interventi così resi possibili anche senza il vaglio
da parte delle Soprintendenze portano a inficiare l’identità storica delle nostre città, dei borghi e
del complesso del costruito, storicamente rilevante.

Osservazioni n. 2

Si inficia il ruolo della Amministrazioni Comunali relativamente alla pianificazione del territorio di competenza con lo strumento del PRGC, dove il Consiglio Comunale dovrebbe agire in maniera trasparente e con procedure che prevedono la partecipazione pubblica. Infatti il complesso delle disposizioni “in deroga”, nell’evoluzione della legislazione sempre più permissiva - Legge. 106/2011, L.R. 16/2018, ora L.R. 7/2022 Capo II, Capo III e parte del Capo V -ne relega il ruolo a una funzione marginale e facoltativa, il tessuto urbano viene mercificato, senza garanzie sul risparmio effettivo di consumo suolo. Il mantra è “costruire nel costruito”, che seppur concetto condivisibile, non per questo deve porsi quale mezzo di evidenti alterazioni del tessuto urbano e senza “certezza” del risparmio del consumo del suolo, vista l’assenza di più puntuali disposizioni in tal senso; e in contraltare si fa salvo quanto già contenuto nei PRGC come possibilità espansiva versus il territorio “vergine”.

Osservazione n. 3

In riferimento alla ”rigenerazione urbana” a cui di fatto la Legge in oggetto si richiama, va considerata quanto è implicito nella proprietà del termine e quanto contenuto nei riferimenti internazionali: la Carta di Alborg, le Agende 21, la dichiarazione di Toledo e a seguire quanto la sensibilità pubblica richiede. Rigenerare significa ripristinare una qualità che si è persa; che si tratti di edifico o insediamento o ambito urbano che sia degradato, inquinato, privo di sicurezza. Con la presente legge non c’è alcuna garanzia che ciò avvenga, ed anzi si va nella direzione di incrementi in volume costruibile anche con trasferimenti e ricollocazioni, fino ad oltre il 70%.

Osservazione n. 4

Il meccanismo indotto dalla Legge in oggetto va ad impoverire la dotazione dei servizi a standard, di cui a nostro avviso la quantità è elemento inderogabile della richiamata qualità. Ciò è evidente per quanto alla dotazione di verde privato e di servizi a verde pubblico a piena terra. La permeabilità e quindi la “piena terra” è requisito indispensabile contro la bolla di calore e i fenomeni indotti dallo scorrimento superficiale delle acque meteoriche ( esondazioni, siccità..)Valga ancora il riferimento alle nostre osservazioni avanzate alla L.R. 16/2018 in cui denunciavamo l’invasività dei provvedimenti in una logica di deregolazione, con deprivazione del ruolo del Consiglio Comunale a cui per lo meno veniva lasciata una funzione di mediazione fra un P.R.G. di fatto sacrificato dalle deroghe e le richieste dei privati. Iniqua battaglia, anche per problemi di consenso. Con il presente provvedimento legislativo, a fronte dei pesanti premi plurimi di cubatura sul già costruito, tutto è lasciato alla libera iniziativa, senza possibilità di intervento calmierante anche nella città storica. Unica possibilità esercitabile è nel perimetro del centro storico, in cui è possibile richiamare il Codice dei beni culturale e del paesaggio e quindi il ruolo in conferenza dei servizi delle Soprintendenze. Altrimenti si può andare ad incrementi di copertura dei comparti edificati ad oltre il 75% del già costruito.

Osservazione n. 5

Ancora nel merito della legittimità costituzionale della legge, occorre osservare che essa è caratterizzata da un profilo di incostituzionalità diffusa, trasversale a molti articoli del dettato normativo, laddove l’applicazione sempre più ampia e sistematica di strumenti eccezionali quali quello della deroga, assunti a regola, accompagnata dalla attribuzione di consistenti bonus edilizi, non solo scavalca le previsioni degli strumenti urbanistici locali, sempre più marginalizzati nella loro valenza previsionale, sempre più svuotati dall’essere parametri di riferimento riguardo persino la capacità edilizia legale attribuita ad ogni singolo edificio, con evidenti ricadute distorsive sugli stessi valori del mercato immobiliare, ma, molte volte, sottrae gli interventi edilizi in deroga al vaglio ed al confronto di conformità con lo strumento sovraordinato quale è il PPR, strumento a cui la legge regionale non può sottrarre, come invece con la legge 7, di fatto, avviene, una parte consistente degli interventi edilizi che le nuove norme potenzialmente ammettono. Gran parte delle previsioni in deroga, a legislazione urbanistica regionale previgente, laddove avessero voluto essere adottate, avrebbero dovuto passare attraverso una procedura di variante urbanistica, nella sue diverse declinazioni, a seconda della portata dei suoi contenuti, ma tale procedura, a normativa speciale di settore, tutt’ora vigente, implica la verifica di conformità all’insieme del complesso normativo del PPR approvato in Regione Piemonte. Tale momento di verifica e di recepimento, anche per ambiti parziali, dei dettami complessivi del PPR, viene completamente svuotato dalla legge in esame, attribuendosi la Regione una competenza che non ha, cioè quella di definire, in autonomia, una potestà normativa surrettiziamente eversiva rispetto a norme già condivise con lo Stato e che seppur contenute in atti di rango inferiore rispetto alla legge regionale, traggono la loro fonte primaria nella legge di Stato quale è il Codice 42/2004 e operano in materia sulla quale la potestà legislativa non è attribuita alle regioni A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si ravvisano principi di incostituzionalità nei presenti articoli e commi:

Art. 7 nel suo complesso, sostitutivo dell’articolo 5 della Legge Regionale 16/2018.

Art. 9 sostitutivo del comma 1 dell’articolo 7 della legge Regionale 16/2018.

Art. 10, sostitutivo dell’articolo 8 della Legge Regionale 16/2018, al comma 2, nel caso di

previsione di permesso a costruire in deroga .

Art. 11, nuovo articolo 8/bis della Legge Regionale 16/2018, al comma 2 laddove non preveda la

procedura di variante urbanistica e comma 6 laddove prevede la verifica di conformità alle sole

prescrizioni del PPR e non al suo complesso normativo.

Osservazione n. 6

Art. 2. (Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 56/1977) Comma 1,2,3 - A tale proposito ribadiamo ancora quanto di legge circa la prevalenza del Piano Paesaggistico Regionale. Non c’è legge speciale o emergenziale che tenga, né è derogabile. Comma 6 art.17 - Ampliare in aree ancora da infrastrutturare le possibilità localizzative delle aree oggetto di variante parziale confligge con la limitazione/contenimento del consumo di suolo, conducendo a nuovo consumo di suolo “vergine”. Dette varianti da strutturali vengono portate a parziali, esponendole a minor tutela.

Comma 4 - Si osserva come lesivo del giusto procedimento la riduzione da 45 a 30 giorni per le pronunce degli Enti di competenza - Provincia, Citta Metropolitana, MiC - sulla compatibilità agli strumenti legislativi loro propri ed in specifico per il contributo inerente il processo di VAS. Si va quindi nella direzione del “silenzio assenso” che pregiudica le dovute tutele. Si osserva infatti che la riduzione di gg 15 del procedimento, mentre è poco rilevante, pressoché ininfluente, rispetto all’interesse di coloro che proporranno istanze, può invece essere molto rilevante per i tempi della P.A. che, in gran parte dei casi, sarà costretta a lasciare consumare senza esito il limitato tempo di cui disporrà e maturerà il silenzio consenso, quale effetto “voluto” dalla legge che si contesta.

Osservazione n. 7

Altri principi di incostituzionalità si ravvisano al Capo II Art. 4. (Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale 16/2018)

La definizione di “ carico antropico” - di cui agli incrementi di fatto previsti nell’articolato del testo - è confusivo rispetto all’ambito di applicazione della normativa ed al linguaggio attinente l’urbanistica che parla di “carico urbanistico”, cioè degli abitanti insediabili, e soprattutto improprio se riportato alla sicurezza idrogeologica. La definizione “ carico antropico “ come definito dalla 7 / LAB ne prevede l’esclusione dell’incremento nei contesti vulnerabili (classe IIIb). E si chiede che ciò sia ripreso doverosamente nel testo della presente Legge. 

Osservazione n. 8

Rif. Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 16/2018)

Con riferimento a quanto previsto per gli “immobili illegittimi” di fatto in deroga al prgc si chiede pur sempre il rispetto delle procedure. Si ritiene non sia di competenza della Regione individuare tempistiche procedimentali già definite da disposizioni legislative statali. Oltre tutto, di fatto, risulta che con la semplice delibera consiliare si possa concedere premialità maggiori di quelle che già prevede la disposizione statale. Si ritiene ancora, in base alla vigente normativa statale (T.U. dell’edilizia) che, relativamente agli “edifici legittimati”, anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria debbono essere conformi alla disciplina urbanistica vigente e certo non può essere una disposizione regionale a scavalcare una disposizione di Legge Nazionale. Peraltro la norma che si contesta viola il principio contenuto nel DPR 380/2001 riferito all’obbligo di doppia conformità per la legittimazione di edifici.

Osservazione n. 9

Rif. Art. 7 (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 16/2018)

Si premette che si ritiene non sostenibile l’introduzione del nuovo limite massimo di incremento di 2.000 mq., addirittura raddoppiato rispetto al previgente testo della L.R. 16/2018 ove detto limite era di 1.000 mq. E qui, come già sopra osservato (Oss. N. 8), in riferimento a “Ulteriori specificazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia”, nel merito si considera illegittimo ed incostituzionale che una disposizione regionale possa individuare ulteriori e diverse connotazioni dell’intervento, rispetto ad una definizione data dalla legislazione statale (T.U.dell’edilizia). Per gli interventi di ristrutturazione edilizia non sono ammessi incrementi volumetrici, se non quelli previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali. Il nuovo testo di legge prevede che possano essere derogati anche i limiti comunali di superficie per le medie o per le grandi strutture di vendita, introdotti dai comuni nei propri criteri commerciali. Contraddicendo così gli intendimenti di programmazione commerciale comunale, recepiti all’interno del P.R.G.C. Salta così il criterio di programmazione commerciale in ambito comunale, secondo i parametri definiti dal Regolamento Regionale. Sommando tutte le deroghe previste e i premi di cubatura e copertura si prevedono per: destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale: aumento fino al 75% rispetto alla situazione attuale - destinazione produttiva, industriale, logistica e artigianale, aumento fino all’65% rispetto alla situazione attuale - destinazione commerciale, aumento fino all’65% rispetto alla situazione attuale, che possono essere sommati all’ “una tantum” fino al 20% di ampiamenti concessi dai vigenti PRG. Facile fare le somme! Ma è questo che fa premio alla vivibilità delle nostre città? Certo che no..

Osservazione n. 10

Già abbiamo stigmatizzato nelle nostre precedenti osservazioni alla LR. 16/18 le contraddizioni che qui diventano macroscopiche. La disciplina dettata in materia di requisiti minimi igienico sanitari delle abitazioni, non trova legittimazione e non pare possa essere derogata rispetto ai requisiti nazionali. Ci appuntiamo, tra le esemplificazioni, il problema del rapporto aeroilluminante, requisito primario di salubrità dell’habitat. Problema trasversale in svariati articoli in quanto sacrificato o ricondotto a norme in deroga per garantire fruizione di sottotetti, seminterrati o in interventi di ristrutturazione con premio di cubatura. Se il D.M. 5/7/1975 prevedeva un rapporto aeroilluminante tra la superficie finestrata utile e la s.l.p. pari al 16% lo stesso viene ridotto all’8% per i locali annessi o di servizio, al 10% per quelli abitabili, e ove insufficiente viene reso fattibile con nuove aperture sulle facciata ( e talora ne va del diritto sulle confrontanze previsto dal codice civile) e/o con dispositivi di estrazione per ricambio d’aria e impianti tecnologici - in specie per i locali commerciali o manufatturieri. Ma ciò che ci turba è che per gli edifici vincolati, nei centri storici e nei borghi si vada in deroga a quanto previsto dal dispositivo di legge, rendendo fattibile la demolizione parziale con ricostruzione e premio di cubatura, non osservando quanto prescritto dal Codice dei beni culturale e del Paesaggio e nel Piano Paesaggistico Regionale. La tutela risulta in sottordine rispetto alla fattibilità in deroga e ciò è incostituzionale e da perseguire.

Conclusioni

Le osservazioni sopra riportate sono certo non esaustive, ma esemplificative degli aspetti della nuova legge che consideriamo impropri e dequalificanti rispetto ai fini primari a cui vorremmo si connotasse la legislazione regionale e che hanno spesso configurazione di incostituzionalità. I nostri riferimenti vanno alla legislazione previgente, e nella specificità, a quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del Paesaggio (D.L 42/2004), dalla Convenzione Europea del Paesaggio ( ratificata in Italia con Lg. 14/2006 ), dal Codice dell’Ambiente (D.lg. 152/2006), dai principi spesso traditi della L.U.R. 56/77, considerata obsoleta, e in primis dal Piano Paesaggistico Regionale, a cui subordinare ogni altra norma o legge.

Vorremmo che la forza di legiferare della Regione si spendesse nella lungimiranza dei principi, nel rispetto delle regole che sono il connettivo del vivere civile. Le finalità a cui noi ci appelliamo, come cittadini sensibili al bene comune e come associazione di tutela latrice degli interessi collettivi e attenti all’economia di sistema sono: 

 tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico, beni primari di un’economia sostenibile e per la qualità del vivere

 tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, come patrimonio altrimenti esauribile, di cui garantire l’eredità delle generazioni a venire

 garantire la valenza sociale come priorità nel rapporto pubblico/privato, come messa a disposizione dei beni primari, a corrispondere al bisogno di sicurezza e qualità di vita

 contenere il consumo di suolo - bene sotto attacco per l’urbanizzazione incontrollata - e favorire un’agricoltura sostenibile per qualità, in un’economia lungimirante e corrispondete ai bisogni di sana alimentazione e sano ambiente

 guidare il processo edilizio, non come prioritario e deregolato volano economico, ma rivolto ad una reale rigenerazione che corrisponda ai bisogni della salubrità dell’habitat urbano

 tutelare il genius loci nei processi di rigenerazione urbana, considerandolo come elemento identitario insopprimibile, evitando gli interventi sia di comparto che di singolo manufatto, che ne alteri le caratteristiche storiche proprie

 gestire le risorse primarie, in primis l’acqua, con oculatezza, contro il processo in atto di desertificazione e di violenti straripamenti

 considerare la pianificazione urbanistica come necessario strumento a monte di ogni scelta di localizzazione anche infrastrutturale

 semplificare i passaggi burocratici evitando ripetizioni e adeguando studi già in essere, sulla base delle conoscenze e della formazione del funzionariato, nel rispetto delle leggi e delle competenze istituzionali

 rendere le leggi semplici all’approccio, lineari e proprie nel linguaggio, non interpretabili perché ci sia certezza del diritto

Sotto tutti questi aspetti la presente legge è decisamente carente.

Questa nostra come contributo collaborativo e come auspicio di una buona politica.

Per il Consiglio Regionale Piemonte di Italia Nostra

La presidente Adriana Elena My


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