FOSSANO: la sentenza salva il viale alberato


Vi postiamo qui sotto, il testo integrale della Sentenza del TAR Piemonte che ha annullato la delibera del Comune di Fossano che dava mandato di abbattere 57 tigli in un viale cittadino. La Sezione di Italia Nostra ha così ottenuto il pieno riconoscimento delle sue richieste .


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 364 del 2021, proposto da Italia Nostra  Onlus - Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mingiardi, Giulia Crivellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro Comune di Fossano (Cn), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento- della deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 11.02.2021, pubblicata in
Albo pretorio dal 18.02.202 per 15 giorni consecutivi e avente ad oggetto “Abbattimento di alberata in Corso Colombo – Linea di indirizzo”, nella parte in cui è stato deliberato di "emanare linea di indirizzo affinché il Servizio competente predisponga tutti gli atti necessari per la rimozione dei n. 57 Tigli (Tilia europea) in N. 00364/2021 REG.RIC.
Corso Colombo per le criticità evidenziate”, e di “emanare linea di indirizzo affinché gli esemplari rimossi vengano sostituiti con altri esemplari di entità inferiore”;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fossano (CN);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 il dott. Marcello
Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Fossano adottava, con Delibera di Giunta n. 28 del 11.02.2021,linee di indirizzo affinché il Servizio amministrativo competente predisponesse tutti gli atti necessari per la rimozione di n. 57 Tigli (Tilia Europea) e piantumazione di diverse specie arboree, presenti lungo la via cittadina denominata Corso Colombo.
Alla base della decisione vi sono le condizioni della via citata e, in particolare, esigenze di sicurezza dei pedoni (in considerazione che il piano di calpestio dei marciapiedi del citato viale risulta sollevato e sconnesso) nonché esigenze di ripristino della salubrità dei fabbricati frontistanti (in considerazione dell'estrema vicinanza dei rami ai balconi che, oltre ad aumentare l'ombreggiamento, provocano sporcizia e insalubrità a causa delle foglie e degli insetti ivi presenti).
La decisione di rimuovere gli alberi - sorta in forza di segnalazioni di privati, integrate da una perizia commissionata da alcuni cittadini elaborata nel 2014 e confermata da un sopralluogo dei tecnici comunali svoltosi in data 01.02.2021 - viene altresì motivata in considerazione della non percorribilità di soluzioni alternative (nel provvedimento si legge “una potatura importante sulla chioma N. 00364/2021 REG.RIC.
creerebbe danni permanenti ai Tigli attraverso una decomposizione fisiologica con successivo rischio di caduta”).
2. Avverso il provvedimento è insorta l’associazione Italia Nostra, in qualità di associazione di promozione ambientale ai sensi dell’art. 13 della L. 349/1986, con ricorso notificato il 29.04.2021 e ritualmente depositato avanti questo Tribunale. In quattro distinti motivi la ricorrente lamenta violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili ed insta per il rilascio di misure cautelari.
Per resistere al gravame si è costituito il Comune di Fossano (il 14.05.2021) che oltre a controdedurre nel merito solleva anche eccezione di inammissibilità e che ha depositato memoria e documenti (il 22.05.2021, il 22.09.2021 e il 01.10.2021).
Con ordinanza n. 203/2021 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare. All’udienza pubblica del 03.11.2021, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato. 
4. Preliminarmente il Collegio intende trattare l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dal Comune e motivata sulla base della natura non esecutiva della delibera impugnata che, contenendo solo delle linee guida indirizzate agli uffici dell’ente, non sarebbe in grado di arrecare alcun pregiudizio concreto ed attuale.
Come già illustrato nella ordinanza cautelare sopra citata, sebbene l’atto risulti emanato dall’organo di indirizzo politico e contenga indirizzi per orientare la futura azione dei competenti servizi tecnici ed amministrativi, il relativo contenuto dispositivo risulta già sufficientemente dettagliato per vincolare nell’an e nel quomodo l’esercizio della successiva funzione gestionale. Nel dispositivo, infatti, si
legge non solo la decisione di rimuovere gli alberi, ma anche in che numero e l’obbligo di ripiantare specie di minori dimensioni (oltre alla necessità di avviare i lavori di risistemazione del Corso Colombo).Orbene tale dettaglio delinea già il giusto livello di spendita di un potere discrezionale in grado di incidere sugli interessi pubblici in gioco, sebbene il N. 00364/2021 REG.RIC.
provvedimento non sia di per sé esecutivo e necessiti di intermediazione tecnica, contabile ed amministrativa per essere portato ad attuazione.
Per tali ordini di ragioni l’eccezione non può essere accolta.
4. Passando al merito, con il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, trattati unitamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza e illogicità manifesta, sviamento della causa tipica.
La ricorrente censura il provvedimento per difetto di istruttoria in quanto: i presupposti di fatto richiamati (ossia le comunicazioni pervenute da alcuni privati, la relazione tecnica di parte redatta nel 2014 e il sopralluogo effettuato dai tecnici municipali), risulterebbero datati e comunque generici e indimostrati; i medesimi presupposti non postulerebbero affatto l’abbattimento dell’intera alberata.
L’amministrazione non avrebbe condotto alcuna valutazione tecnica ambientale o indagine fitostatica prima di giungere alla determina censurata, e non avrebbe indicato ragioni tecniche e giuridiche a supporto della decisione finale adottata rispetto ad altre possibili e meno gravose soluzioni.
La ricorrente evidenzia inoltre che il danneggiamento del manto stradale, in seguito a diverse verifiche anche fotografiche condotte in loco da parte ricorrente, sarebbe avvenuto più che a causa delle radici degli alberi in forza dei ripetuti lavori di scasso e di scavo che hanno interessato negli anni passati entrambi i lati del viale.
Tali travisamenti paleserebbero altresì la violazione del principio di proporzionalità che impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente a quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.
L’amministrazione nelle proprie memorie sostiene come dalle plurime denunce ricevute dai residenti (sia nel 2014, come indicato nel provvedimento impugnato, che più recentemente, come dedotto in giudizio), dalla perizia del 2014 nonché dai sopralluoghi effettuati emergerebbero con ragionevole evidenza oltre ai disagi dei
N. 00364/2021 REG.RIC.
privati (i rami e le foglie ingombrano i balconi provocando una situazione di generale insalubrità per l’eccessivo adombramento, la presenza di sporcizia, resina ed insetti portati dagli alberi) anche che lo sviluppo delle radici dei tigli avrebbe provocato il dissesto dei marciapiedi del corso Colombo.
È stato effettuato un ulteriore sopralluogo da parte dei tecnici comunali (il 14.05.2021, cfr. doc 13 di parte ricorrente) sullo stato della strada. Dalla relativaanalisi emerge che lo stato di degrado del calpestio non garantisce più le condizioni di sicurezza per il transito pedonale e che per mantenere la funzionalità della pavimentazione dei marciapiedi occorre effettuare operazioni di messa in sicurezza
(rimozione e riposizionamento dei bordonali in pietra, delle bordure alla base degli alberi, regolarizzazione dello strato di sottofondo e ripavimentazione) che però sono ostacolati dall’importante sviluppo in superficie dell’apparato radicale. Il Collegio ritiene che le conclusioni cui giunge l’amministrazione comunale non possano essere condivise e che le cesure sollevate dai ricorrenti meritino accoglimento.
Questo Collegio evidenzia preliminarmente che, per giurisprudenza consolidata, in presenza di attività discrezionali della pubblica amministrazione il sindacato del giudice amministrativo è limitato, con possibile esito caducatorio, alle sole fattispecie in cui emergano palesi illogicità o elementi di irragionevolezza oppure, ancora, errori su elementi di fatto.
Per valutare o parametrare tali limiti vengono in gioco vari principi che permeano l’azione amministrativa. Il principio di ragionevolezza, più volte invocato dalla ricorrente, postula la coerenza tra valutazione compiuta e decisione presa. Il principio di proporzionalità, invocato nel quarto motivo di ricorso, esige che gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per
conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenti una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione debba ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l'amministrazione deve realizzare. Il principio di precauzione, che discende dai primi due (sviluppatosi nell’ambito della tutela
dell’ambiente e del diritto alla salute, interessi pubblici richiamati a più riprese dalle parti nella vicenda in esame), può essere invocato quando un fenomeno o un evento preso in considerazione dall’attività amministrativa (ed individuati tramite una valutazione scientifica ed obiettiva che però non consente di determinare l’esistenza del rischio con sufficiente certezza) possano avere effetti potenzialmente
pericolosi, e consente il sacrificio o la compressione degli interessi coinvolti solo a valle della applicazione di rigorosi criteri ed analisi tecniche dei rischi poste alla base di una istruttoria procedimentale particolarmente rigorosa. In base al combinato di tali principi un’istruttoria può dirsi ragionevolmente completa quando, sulla base della analisi di contesto e ponderazione dei rischi, le
misure adottate rispettino la proporzionalità rispetto al livello di protezione ricercato (devono cioè essere idonee, adeguate e necessarie), siano coerenti con quelle già prese in situazioni analoghe, siano il frutto di una attenta ponderazione dei vantaggi e degli oneri connessi (anche in relazione alla “assenza di azione”), esplicitino l’impatto atteso e la relativa valutazione. Nel caso di specie la decisione di abbattere i 57 alberi, contenuta nel provvedimento impugnato, è stata ponderata dall’amministrazione sulla base di alcuni dati di esperienza alquanto risalenti (quali le denunce di alcuni residenti nella zona interessata indicate nel provvedimento impugnato - cfr. doc. 1 di parte resistente), di una perizia tecnica (cfr. doc. 3 di parte resistente) e di un sopralluogo effettuato dai tecnici comunali il 01.02.2021 (cfr. doc. 6 di parte resistente). In particolare dalla perizia del 2014 emerge la vicinanza degli alberi ai condomìni (si parla di colletti che distano 3m dalle facciate); l’impraticabilità della potatura (dannosa anche per la fisiologia degli alberi) necessaria per rimediare ai disagi citati; l’inadeguatezza della scelta a monte di collocare i tigli nel viale in questione; la ragionevole produzione degli avvallamenti e irregolarità sul piano del marciapiede.
In data 10.03.2021, quindi successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, l’amministrazione ha commissionato una verifica fitostatica degli alberi in questione con metodologia VTA (Visual Tree Assesment, - cfr. doc. 11 di parte ricorrente), con controlli visivi e strumentali. Da tale indagine emerge che la presenza delle radici sui marciapiedi dipende dalla ridotta dimensione dei cordoli e della superficie scoperta che non consentono lo scambio gassoso tra l’atmosfera ele radici che pertanto tendono a rimanere in superficie; lo stato delle chiome è complessivamente buono (nonostante i ripetuti interventi di drastica potatura). Emerge uno stato di salute degli alberi che oscilla tra la pericolosità bassa (classe “B”) e la pericolosità moderata (classe “C”) che richiedono controlli periodici. In questa analisi fitostatica viene individuato un solo albero ritenuto da abbattere
per l’elevato livello di pericolosità e compromissione.Dalla perizia del 2014 emergeva, per fare fronte ai disagi lamentati circa lo stato della strada e la salubrità degli ambienti, la necessità di una sostituzione parziale di 27 tigli (piante “di prima grandezza”, individuate per essere realmente interferenticon le facciate degli edifici) con specie di “terza grandezza”, ritenute compatibili
con lo spazio a disposizione. Orbene, pur nella consapevolezza che le due perizie prodotte sono diverse per approccio, metodologia, scopo e livello di approfondimento, in nessuna delle due è dato rinvenire dati scientificamente fondati ed oggettivi su cui fondare la decisione di abbattere tutti i 57 esemplari di Tiglio. Il provvedimento non motiva sul punto, poiché il riferimento alle lamentele dei residenti è quantificato nella perizia del 2014 e limitato ai 27 alberi in essa selezionati. L’emersione delle radici viene evidenziata, in particolare nel secondo studio, in funzione della ridotta dimensione degli spazi aperti inclusi nei cordoli alla base dei tronchi.
I sopralluoghi effettuati in data 01.02.2021 e 14.05.2021 evidenziano elementi di pericolosità dello stato dei marciapiedi e la difficoltà ad intervenire per il relativo ripristino.
Risultano pertanto condivisibili le censure di difetto di istruttoria poiché manca una valutazione che, in applicazione dei richiamati principi, ponderi tutti questi elementi e giustifichi, in termini di idoneità, adeguatezza e necessità una decisione fondata sulla base delle evidenze tecniche ottenute.
È possibile che un maggior livello di dettaglio possa essere raggiunto a livello tecnico amministrativo piuttosto che di indirizzo politico ma, come sopra indicato, la presenza di una direttiva nitida quale quella dell’abbattimento dei 57 alberi si pone in contrasto con tale possibilità e ne costituisce un preciso ostacolo. Il provvedimento in esame, pertanto, risulta illegittimo per difetto di istruttoria e si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Per tali ragioni i motivi di ricorso in scrutinio sono fondati. 5. In considerazione dell’esito dello scrutinio del primo, secondo e quarto motivo il collegio ritiene di poter assorbire il terzo motivo.
6. Il ricorso nel suo complesso è fondato e pertanto dev’essere accolto. Per l’effetto il provvedimento impugnato viene annullato. 7. In considerazione della peculiarità dei fatti di causa sussistono i presupposti per compensare le spese di giudizio.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con
l'intervento dei magistrati:

Silvia Cattaneo, Presidente FF Marcello Faviere, Referendario, Estensore Valentina Caccamo, Referendario

N. 00364/2021 REG.RIC.L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Marcello Faviere Silvia Cattaneo

IL SEGRETARIO

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