LA REVISIONE DELLA 56/77-PRIMI PASSI.

 



Revisione della Legge Regionale 56/77
-Un nuovo modello di governo del territorio-

Questo è il titolo che la Direzione Ambiente della Regione Piemonte ha dato alla presentazione dell’avvio di un percorso che dovrebbe portare al varo, nella regione Piemonte, di una nuova legge urbanistica. Dopo innumerevoli modifiche, oggi si chiamerebbero mutazioni, subite dalla 56/77 Astengo (il nome dell’Assessore regionale e Professore Universitario che l’aveva voluta) e dopo 44 anni di servizio, una delle leggi regionali Piemontesi tre le più, non solo, citate, ma anche discusse, “rischia” di essere archiviata.
Certo che oggi risulta un po’ datata e di fronte alla “nuova urbanistica” fatta di “perequazioni”, con tanto di decolli e atterraggi di volumi edilizi da un’area ad un’altra; di ri-generazioni urbane più o meno spinte; di urbanistica concertata e negoziata e così via, la vecchia “Astengo”, con il suo rigore nell’attenzione ai centri storici, con la sua volontà, ahi noi tradita, di contenere e regolare l’espansione continua dell’edificato, rischia veramente di essere un ferro vecchio o meglio un intralcio che deve essere rottamato.
Il paradosso, ma paradosso non tanto, è che la “Astengo” interveniva in un contesto economico di ancora tumultuosa espansione edilizia (vedi seconde case), nel tentativo di porvi un freno, o meglio una regolamentazione adeguata, mentre la nuova urbanistica interverrebbe in un contesto opposto, nelle intenzioni di dare un’accelerata all’espansione bloccata, attraverso una liberalizzazione. Già questo induce a ritenere che la strumentazione in mano ai due diversi modelli di governo del territorio: quello Astengo e quello nuovo, avendo finalità diverse, deve essere diversa anch’essa.
Nulla sarà comunque indolore o come prima.
Tentiamo allora di seguire qualcuno dei nuovi percorsi che la presentazione ha fornito all’attenzione della platea di addetti ai lavori, giusto per segnale le criticità possibili.

a) Piano Paesaggistico Regionale: bene che si ricordi che occorre dare attuazione al recepimento di tutto il suo apparato normativo. Lo si dice usando la parola: “favorire” che, nel caso, significa prefigurare passaggi semplificati di adeguamento degli strumenti urbanistici locali. Se questo significa mandare a regime il sistema, che ora sembra bloccato, ben venga, ma attenzione che dietro la semplificazione non si nasconda qualche cosa d’altro.

b) Contenimento del suolo: bene che si indichi di perseguire l’obiettivo, ma pur sempre indicato come obiettivo da raggiungere, mentre invece lo vorremmo declinato come punto di partenza e non di arrivo.

c) Rigenerazione urbana: come un mantra entra più volte, a gamba tesa, nelle indicazioni strategiche della nuova urbanistica. Rischia di essere una maglia normativa talmente larga, una de-generazione, entro la quale può passare di tutto e qui una riflessione più attenta dovrà essere fatta.

d) Lo snellimento e la semplificazione dei processi e delle procedure: è un altro mantra che è fatto suo da ogni governo che operi, in ogni tempo, e ai diversi livelli territoriali. Tanto è citata e richiamata, da sempre, la sua necessità da persino indurci a dubitarne l’esistenza, o meglio l’efficacia. Anche in questa ipotesi di legge urbanistica non poteva non mancare, anzi ce ne vengono fornite ben tre diverse versioni. Va bene tutto, purché la velocità dei processi, la semplificazione delle procedure non rischi di trascinare anche la sostanza e l’obiettivo da raggiungere sia così enfatizzato, da diventare l’unico valore da perseguire, a prescindere dal contenuto.

e) Ambiti di governo: le AIT: ambiti di integrazione territoriale, vengono individuati come livelli ottimali della pianificazione territoriale comunale. Anche la legge Astengo aveva cercato di privilegiare la pianificazione comunale ad una adeguata scala associativa. I risultati erano però stati scarsi e si vede. Ora si vorrebbe, giustamente, riprovarci e qui, però, un qualche strumento coattivo in più lo si dovrebbe mettere e forse lo si mette. Comunque anche in questa versione della nuova legge, il modello di pianificazione, a vari livelli, non si allontana da quella precedente, anche se forse il tutto diventa, o si vorrebbe diventasse, più fluido o più dinamico, secondo le eccezioni.

f) Pianificazione: ed ecco che arriviamo al dunque, dove c’é il rischio di perdersi in un groviglio, forse eccessivo di: piani strutturali, piani operativi, per obiettivi, intercomunali, condivisi, flessibili. La parola flessibile, via via che si scende di scala, diventa declinata in modo sempre più insistente: diventano flessibili gli indici e i parametri, la perequazione edilizia diventa strumento della flessibilità, la contrattualizzazione, che è un altro sinonimo di flessibilità, diventa misura dell’efficacia e i singoli Comuni, anello più debole della catena, sono quelli a cui viene affidata la flessibilità ultima, con il rischio che dell’urbanistica, non solo di quella di Astengo, ne rimanga ben poca: quasi nulla. Vedremo, c’è ancora tempo. Intanto si danno da fare con continue modifiche e ne abbiamo già parlato.

Commenti

Post più popolari