RAPPORTO PIANIFICAZIONE LOCALE /VINCOLI PAESAGGISTICI: LA CORTE CONFERMA UNA RIGOROSA GIURISPRUDENZA

Con il comunicato che qui sotto postiamo, la Corte Costituzionale ha confermato, ancora una volta, la propria giurisprudenza in materia di prevalenza delle norme di vincolo paesaggistico rispetto a normative urbanistiche locali che non ne tengano in debito conto. La sentenza ha riaffermato con chiarezza che le norme di rango costituzionale da cui discende l'applicazione di provvedimenti di tutela, non possono essere scavalcate dalla pianificazione locale che, invece, ad esse deve essere subordinata. La sentenza merita di essere annotata e di tenerla in grande considerazione anche a livello della nostra regione dove, pur ampiamente trascorsi i due anni previsti per l'applicazione della normativa del Piano Paesaggistico all'interno degli strumenti urbanistici locali, tale processo latita ampiamente e non garantisce affatto la corretta applicazione del Piano Paesaggistico c he rischia di essere disatteso in sue parti essenziali.
Il giorno lun. 21 dic 2020 alle 17:19
Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 21 dicembre 2020
AMPLIAMENTO DEL PARCO DELL’APPIA ANTICA: LEGITTIMO LO STOP DEL PROGETTO EDILIZIO GIÁ APPROVATO
La Regione Lazio non ha violato la Costituzione nell’ampliare il parco dell’Appia antica, impedendo la realizzazione di un programma edilizio già approvato dal comune di Marino e dalla Regione stessa.
È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 276 depositata oggi (redattrice Daria de Pretis), dichiarando infondati i dubbi del Tar Lazio sull’articolo 7 della Legge Regionale n. 7/2018.
Le questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate nell’ambito di un giudizio promosso da alcune società contro il comune di Marino e la Regione Lazio per l’annullamento degli atti che, sulla base della citata disposizione regionale, avevano archiviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale e negato il permesso di costruire.
La Corte ha respinto la tesi del Tar – secondo cui un’area avente pregio ambientale non potrebbe essere tutelata qualora sia interessata da un progetto edificatorio previsto in uno strumento urbanistico attuativo già approvato – osservando che in questo modo si finisce per attribuire alla pianificazione urbanistica un valore preclusivo del pieno dispiegarsi della tutela ambientale mentre ciò contraddice la funzione stessa dei vincoli preordinati a questa finalità.
La sentenza, dopo aver richiamato i precedenti costituzionali in tema di limiti al diritto di proprietà, ribadisce che i vincoli finalizzati alla tutela ambientale (in senso lato) non hanno carattere espropriativo e non ricadono perciò nell’ambito di applicazione del terzo comma dell’articolo 42 della Costituzione. Si tratta infatti di limitazioni che ineriscono intrinsecamente al bene, in ragione di caratteri suoi propri, e vanno pertanto ricondotte a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 42 della Costituzione. E ciò vale anche nel caso in cui il vincolo investa beni compresi in uno strumento urbanistico attuativo.
Queste conclusioni – precisa la pronuncia – non incidono sui giudizi pendenti prima dell’entrata in vigore della norma contestata e non precludono possibili forme di diversa protezione degli eventuali affidamenti ingenerati dal comportamento dell’Amministrazione.
La Corte ha dichiarato infondate anche le questioni sollevate con riferimento all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in materia di giusto processo, e all’articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU, in materia di proprietà.
Roma, 21 dicembre 202
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