ITALIA NOSTRA NAZIONALE. FIBRILLAZIONI: RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO.

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 Alla c.a. dei
PRESIDENTE NAZIONALE ONORARIO
PRESIDENTE NAZIONALE
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
OGGETTO: APPELLO PER L’INTEGRALE APPLICAZIONE DEL VIGENTE STATUTO NAZIONALE DI
ITALIA NOSTRA

 

 
Chi scrive non può non dichiararsi sgomento al cospetto degli avvenimenti richiamati di seguito, tutti collocati temporalmente dall’insediamento in poi dell’attuale Presidente nazionale.
Prima di entrare nel merito delle questioni che si intende porre, si vuole rammentare che l’attribuzione al Presidente nazionale della funzione di predisporre l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo Nazionale, prevista dall’ultimo comma dell’art. 14 dello Statuto Nazionale, deve essere letta alla luce di una consultazione coordinata dell'atto giuridico fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della nostra Associazione. In primis proprio del predetto art. 14, nel cui primo inciso del primo comma si individua nel Presidente Nazionale il soggetto che ha la firma legale e la rappresentanza giuridica di Italia Nostra, mentre nel secondo inciso viene ad esso attribuita la
funzione di direzione dell’attività dell’Associazione senza che questo implichi il conferimento di facoltà decisionali.
Andando in contrario avviso ci si porrebbe in stridente contrasto con quanto previsto dagli artt. 10 e 12, in forza dei quali il potere decisionale è invece riservato in parte all’assemblea dei soci ed in parte al CDN. Andando per esclusione è lecito affermare che la funzione in rassegna equivale invece a quella di coordinamento tra i vari e diversi momenti
in cui si articola l’attività dell’Associazione al fine di favorirne la proficuità.
Se è vero poi che, in forza del secondo inciso del primo comma dell’art. 14, il Presidente può svolgere le funzioni che gli vengono delegate dal CDN è altrettanto vero che questo non può che valere per singoli atti o pratiche, esclusa ogni possibilità del rilascio di deleghe in blocco. Andando in contrario avviso si finirebbe per stravolgere la ratio giuridica dello Statuto nazionale, connotata dall’evidente volontà dei padri fondatori di evitare l’accentramento della governance dell’Associazione in un organo monocratico. Un profilo comunque da escludere anche alla luce della normativa complessiva del Terzo Settore sulle associazioni.
Il primo inciso del secondo comma secondo dell’art 14 attribuisce poi al Presidente Nazionale la facoltà di promuovere giudizi ovvero di costituire l’Associazione laddove compulsata sul piano giudiziario; una facoltà quest’ultima anch’essa non assoluta dal momento che l’attività in rassegna ricade, per ragioni di agevole intuizione, nel perimetro delle funzioni di amministrazione ordinaria e straordinaria di Italia Nostra, entrambe attribuite dall’art. 12 in via esclusiva al CDN. Militano in favore di siffatta conclusione due considerazioni: 

1) andando in contrario, si finirebbe per opinare la sussistenza di due poteri decisionali concorrenti e potenzialmente in conflitto su questioni della medesima tipologia; 2) l’attribuzione in questione non include anche il potere di rinunciare ai giudizi, come avviene invece di norma in relazione alla sussistenza di un reale potere decisionale nell’ambito in rassegna, circostanza che denota, semmai ve ne fosse ancora bisogno, la carenza di poteri decisionali.
Il secondo inciso del secondo comma in rassegna attribuisce al Presidente nazionale la facoltà di convocare i Presidenti delle Sezioni e dei CR per l’esame delle attività svolte o da svolgere e per discutere specifici problemi riguardanti l’Associazione. Prima di entrare nel merito della clausola, conviene soffermarsi sul particolare che detta facoltà viene esercitata subordinatamente al conseguimento del “sentito” del CDN ed ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.
Siffatto profilo rafforza quanto detto finora in ordine al ridotto o nullo margine decisionale di cui è titolare il Presidente Nazionale. E’da escludere pertanto la sussistenza in capo a quest’ultimo del potere di giudicare in maniera insindacabile la sussistenza o meno delle condizioni in rassegna. Se fosse il contrario, lo Statuto userebbe locuzioni di ben altro tenore quale per esemplificare <<…convoca ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità…>>.
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E’addirittura lecito affermare, allora, che la valutazione circa la sussistenza della richiamata necessità è totalmente al di fuori dei poteri del Presidente Questa clausola va letta in maniera coordinata con le disposizioni contenute nel successivo articolo 18 dello Statuto, dalle quali emerge un contesto totalmente indirizzato a favorire la pienapartecipazione delle istanze territoriali dell’Associazione all’elaborazione delle strategie operative della stessa. E nonpotrebbe essere diversamente: qualsiasi Associazione cammina sulle gambe dei soci e fino a prova contraria ilreclutamento degli iscritti è la conseguenza delle iniziative e delle attività svolte in loco dalle sezioni. E’ lecito affermare che il socio conosce bene il Presidente della sezione, perché è quello che ne cura l’iscrizione o gli consegna
il bollino annuale, meno o per niente quello nazionale.
Opinare in senso contrario equivale a configurare l’esistenza di un’autentica “armata brancaleone”, dove ognuno fa quello che ritiene di fare. Grazie all’attenta lettura dello Statuto è lecito piuttosto affermare che il Presidente nazionale è il garante dell’unitarietà di Italia Nostra, un onore, ma anche un onere al quale egli non può venire meno. Cosa che succederebbe se egli ignorasse le istanze provenienti dalle sezioni, in cui è raccolto il corpo associativo! Va da sé pertanto che la <<necessità>> cui fa riferimento il sintagma in commento non potrà mai essere il precipitato di un’arbitraria valutazione di opportunità fatta dal Presidente ovvero dal CDN, bensì un requisito che caratterizza in automatico la richiesta avanzata dalle istanze territoriali dell’Associazione, un requisito che è insito nella richiesta
stessa. Da qui il dovere del Presidente di dare immediato seguito alle richieste in rassegna.
A lume delle considerazioni che precedono è lecito di conseguenza affermare che l’esercizio della funzione di predisposizione dell’odg del CDN, prevista dal 3° ed ultimo comma dell’art. 14, non può avvenire in base a valutazioni soggettive ed unilaterali del Presidente, bensì, con giustezza e liberalità, sottostare al criterio del <<… buon padre di famiglia…>>, che risulta essere uno dei cardini del nostro ordinamento giuridico. Un profilo più che plausibile se si considera il suo ruolo di garante dell’unitarietà dell’Associazione richiamato dianzi.Orbene, se così è [e davvero non si comprende come potrebbe essere il contrario], chi scrive è cost retto a registrarela quotidiana violazione delle regole prima richiamate.
Partiamo dall’approccio finora avuto dal Presidente Nazionale con il ruolo dei Presidenti dei Consigli Regionali, prendendo le mosse dalla lettura coordinata di tre passaggi dello Statuto che li riguardano:
a) alle sedute del Consiglio Direttivo nazionale partecipano, con voto consultivo, i Presidenti dei Consigli regionali o loro delegati [cfr. art. 12];
b) le sezioni ed i Consigli regionali realizzano nell’ambito territoriale di competenza le finalità statutarie dell’Associazione e partecipano in sede nazionale alle scelte di politica culturale [cfr. art. 18];
c) il Presidente, sentito il Consiglio, direttivo nazionale, convoca ogniqualvolta se ne manifesti la necessità, i Presidenti di sezione e dei Consigli Direttivi Regionali per l’esame delle attività svolte e per discutere di specifici problemi riguardanti l’Associazione.
E’ del tutto evidente che solo una lettura distorta del dettato statutario potrebbe negare il ruolo primario attribuito ai Presidenti dei CR, quali espressione delle realtà territoriali, così come lo svolgimento dei fatti in questione hanno invece dimostrato. Come conciliare con siffatto contesto regolamentare la decisione più volte assunta dal Presidente Nazionale di non includere negli odg dei CDN, celebrati dal suo insediamento ad oggi, gli argomenti di discussione segnalati dai Presidenti dei CR. Un atteggiamento palesemente incompatibile con l’approccio prefigurato dai dati prima ricordati.
Sfugge al Presidente che il Coordinamento è un organo istituito per fornire un contributo tanto utile ed apprezzato da risultare prima riconosciuto dallo Statuto Nazionale e poi confermato dalla Delibera approvata all’unanimità dal CDN del 15/09/07, che ne individua la funzione come: “contributo al CDN nell’elaborazione della propria linea di attività sia di contenuto politico che di modello gestionale/organizzativo su o.d.g. proposto dagli stessi Regionali tramite un portavoce da questi accreditato”, facendo carico al Presidente della convocazione e al CDN dell’ascolto.
A lume di quanto precede risulta ancor più incomprensibile se non inaccettabile il contingentamento del tempo riservato ai Presidenti dei CDR al fine di declinare il diritto di partecipazione al CDN o addirittura la negazione della possibilità di esercitare siffatto diritto. Tutto ciò in contrasto con la ratio più volte richiamata insita nello Statuto, anche perché non compete al Presidente stabilire le regole dell’andamento dei lavori del CDN. Se regole cidevono essere per lo svolgimento del CDN, queste devono essere discusse e deliberate dal Consiglio, non possono essere decise dal Presidente, privo com’è egli di siffatto potere. Pur volendo ammettere per assurdo che egli fosse
titolare di un briciolo di siffatta facoltà ci si aspetterebbe un operare “cum grano salis”, in omaggio al predetto criterio del buon padre di famiglia, al fine di favorire l’inclusività delle varie istanze associative piuttosto che mortificarle.
Come purtroppo sta avvenendo anche rispetto alla vicenda del Coordinamento dei Presidenti dei CDR. Si tratta di un organo non previsto dallo Statuto, ma che opera da quasi un ventennio in forza della richiamata Delibera approvata all’unanimità il 15/09/07. Da tale dettato appare chiara la funzione di supporto del Coordinamento dei Consigli Regionali al CDN, sia in relazione agli aspetti tecnici, sia per la funzione di collegamento con i territori. Funzione che in relazione al CDN in carica, privo di rappresentanti di ben sei regioni, risulta vieppiù motivata. Va da sé che il Coordinamento ha diritto di organizzarsi in maniera autonoma e che non è soggetto ad ingerenza alcuna da parte degli
altri organi dell’Associazione. Ad onta di ciò, il Presidente pretende di gestire in toto ed in prima persona l’attività del Coordinamento.
Il fatto. Di recente, a fronte del verbale ampiamente diffuso e apprezzato del Coordinamento in presenza del 5/10/24 - concomitante all’insediamento del nuovo CDN - e alla richiesta che lo stesso potesse svolgersi in presenza se contestuale alle riunioni del CDN, si registrava l’opposizione del Presidente, che ricusava la richiesta di convocazione con la motivazione di insufficiente preavviso. La successiva e tempestiva comunicazione allo stesso da parte del coordinatore/portavoce Massimo Maresca per la convocazione del Coordinamento in presenza in concomitanza con il CDN del 6 dicembre, con allegato o.d.g. riguardante il ddl “Salvamilano” e il Ddl “Minasi”
riguardante l’abolizione dei vincoli ex art. 142 del Codice Beni Culturali, è stata invece disattesa: il Presidente ha infatti cassato tali punti dall’odg proposto, inviando una nota al Coordinatore recante la giustificazione del seguente letterale tenore:
<<... non ritengo di convocare il Coordinamento dei regionali non essendo il prossimo CDN in presenza e non avendo l’odg proposto rilevanza specifica per i CR. I temi indicati saranno infatti affrontati dal prossimo CDN a cui partecipano i Presidenti dei CR>>. Verosimilmente, è sfuggito al Presidente che il suo potere è limitato alla predisposizione ed alla diramazione della convocazione. Un potere dal quale esula ogni facoltà di valutazione circa l’importanza o meno degli argomenti da trattare [in base a quali parametri, poi, non è dato sapere], circa la tempestività o meno della presentazione [in base a quali criteri, poi, è un mistero]. A prescindere dal fatto che la predetta giustificazione si è rivelata infondata.
In effetti, nel CDN la questione del ddl “Salvamilano” è stata trattata solo tra le “comunicazioni” e sbrigativamente il Presidente ha invitato il Consiglio a fare propria la vaga e debole presa di posizione pubblica da lui assunta e nemmeno con esso concordata.
Alla richiesta di convocare il Coordinamento il 24 gennaio (giorno prima del CDN in presenza), il Presidente provvedeva formalmente con lettera del 9 gennaio, confermando l’Odg contenente anche l’elezione del nuovo coordinatore. Qualche giorno dopo, il Presidente rinnovava la convocazione del Coordinamento, stavolta espungendo dall’Odg il punto “elezione del nuovo coordinatore” e contemporaneamente egli inseriva all’Odg del Consiglio Direttivo il punto “Governance Coordinamento Regionali”, senza allegare alcun documento.
Ma non è tutto. Il Coordinamento dei Presidenti dei Consigli Regionali di I.N. si teneva in sede il 24 gennaio us., come da prima richiesta di convocazione, con il sistema “misto” così come predisposto per il CDN. Presenti il segretario generale Campisi e la consigliera nazionale Longaretti. La riunione coinvolgeva presenti o collegati - in forma mista - 17 regionali. Posto quanto incluso nell’o.d.g. del successivo CDN, la discussione riportava al ruolo statutario dei CR (art. 12) e al ruolo e funzionamento del Coordinamento per come deliberato dal CDN nel 2007.
Essendo in scadenza di mandato lo storico portavoce Massimo Maresca, a larga maggioranza veniva scelto quale nuovo portavoce/coordinatore l’arch. Luigi De Falco, neo presidente del CR Campania, socio di riconosciuti impegno e competenza in ambito di pianificazione urbanistica [tematica peraltro inspiegabilmente assente nei gruppi tematici della consigliatura]. I contenuti della riunione sono stati verbalizzati e sono agli atti.

Ebbene, nel CDN del 25 gennaio successivo, in luogo di una mera e semplice presa d’atto delle decisioni fondatamente assunte in perfetta autonomia dal Coordinamento, approccio doveroso ed unico in forza delle ragioni sopra evidenziate, il Presidente assumeva nei riguardi del rappresentante neo eletto del Coordinamento Regionali [della cui competenza peraltro il Presidente aveva fruito in relazione a tematiche urbanistiche, finanche risolutive di abusi 4 accertati a Milano su immobili di I.N.] che eufemisticamente si può definire <<non conciliante>. Al Presidente del CR Campania veniva infatti “intimato” di contenere in 2 soli minuti la lettura del documento predisposto dal Coordinamento, lasso di tempo lievitato grazie solamente alla rinuncia da parte degli altri Presidenti di CR presenti del <<frammento temporale>> e messo a disposizione degli stessi dal Presidente Nazionale, lo si ribadisce in forza di criteri privi di validità giuridica per le motivazioni prima esposte. Grazie a questo escamotage si rendeva a fatica possibile portare a conoscenza del Consiglio nazionale almeno una parte del contenuto del documento in rassegna.
Infatti, con un atteggiamento di ostentata indifferenza verso la persona ed il contenuto del documento il Presidente faceva in modo da portare fretta e di conseguenza non consentiva il completamento dell’esposizione.
Prima di procedere oltre giova ribadire il concetto dell’impossibilità di considerare siffatto modus agendi del Presidente conforme agli atti ed ai documenti che disciplinano la vita interna dell’Associazione. Peraltro, non risulta che il CDN abbia assunto provvedimenti di delega in favore dello stesso. Il che significa che pur non avendo titolo a farlo il Presidente si arroga e pretende di esercitare poteri e facoltà statutariamente attribuiti al CDN.
Tornando al rapporto tra il Presidente ed i Presidenti dei CR nonché al Coordinamento degli stessi, occorre evidenziare che nel predetto CDN del 25.1.2025, a seguire, senza che fosse stato predisposto o distribuito un testo scritto, il Presidente esponeva e sottoponeva subito al voto dei Consiglieri un testo rimaneggiato della mozione approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale del 2007. Ciò ripetesi in forma verbale. Un approccio inammissibile sia per la modalità, del tutto inusuale, sia per l’importanza del tema, posto, che, come detto, trattasi di un documento sulla base del quale da allora ad oggi è stata espletata l’attività del Coordinamento, nella conformità al dettato Statutario. Ancora ad oggi non è dato conoscere il contenuto della delibera [quanto meno desumibile dall’ascolto della registrazione della seduta, richiesta da De Falco con pec del 26/1/25, ancor oggi non reso possibile]. In ogni caso e comunque chi scrive non può fare a meno di esprimere il proprio fermo disaccordo con l’operato del Presidente: logica e rispetto dello Statuto imponevano in primis la sua astensione da qualsiasi iniziativa in tal senso, essendo lo stesso privo del potere di farlo. Per tacere del fatto che la deliberazione è stata svolta senza una preventiva discussione nel CDN, cosa che presuppone la conoscenza dell’argomento, una conoscenza che non può esserci senza la tempestiva distribuzione degli atti e dei documenti recanti gli elementi conoscitivi del contenuto dell’adottanda delibera.
Con tale “comunicazione” veniva inopinatamente soppresso dal Presidente il ruolo del Coordinatore dei Presidenti dei CR ed imposto sé stesso o un suo delegato. Una decisione inaccettabile, in quanto, per le ragioni fin qui esposte, confliggente con lo Statuto.
Suscita enorme stupore poi la questione dalle deleghe assegnate dal Presidente (ratificate con voto del
Consiglio). Va in proposito ricordato infatti che ai sensi dell’art. 12 dello Statuto è il Consiglio Direttivo l’organo statutariamente abilitato a conferire deleghe e non viceversa. L’art. 14 dello Statuto non fa alcun riferimento a deleghe o ad altro. L’unica delega statutariamente riservata al Presidente è quella prevista all’art. 18 u.c. e costituisce l’ennesima prova del rango riconosciuto ai Presidenti dei CDR ripetutamente rimarcato in questa sede. E ammesso e non concesso, per assurdo, che gli sia stata conferita qualche delega, in omaggio ad un consolidato criterio legale presente nel nostro ordinamento, il Presidente non può delegare a sua volta le funzioni oggetto delle deleghe ricevute.
Prima di procedere oltre chi scrive non può fare a meno di evidenziare che con l’insediamento dell’attuale CDN quello che è l’organo statutario fulcro dell’Associazione è stato confinato in un ruolo ancillare del Presidente. Di fatto la funzione dello stesso risulta limitata alla presa d’atto di decisioni assunte in sede di Giunta ovvero dal Presidente in proprio, in violazione dell’art. 13 dello Statuto che invece assegna all’esecutivo “le funzioni ad esso delegate dal Consiglio direttivo”. Per tacere del fatto che non c’è agli atti nemmeno l’ombra di una delega al Presidente o alla Giunta. Non occorre aggiungere altro per evidenziare che questo modus agendi configura un autentico ribaltamento dei ruoli nella governance dell’Associazione.
A questo punto è legittimo chiedersi se da parte di alcuni, col ricorso a prassi non coerenti col dettato statutario,si intenda de facto modificarne il contenuto.
E’ allora il caso di ricordare che un tale potere è appannaggio esclusivo dell’assemblea dei soci.
Chi scrive non può altresì fare a meno di constatare che nei riguardi di talune iniziative in campo legislativo in sede parlamentare il CDN in carica non ha assunto azioni di contrasto di livello adeguato in rapporto alla mission di Italia Nostra. Si fa riferimento al DDL Minasi n. 1003 per la rimodulazione dell’art. 142 del DLgs n. 42/2004, al DDL per la riforma del DLgs n. 394/91 (legge quadro sulle aree protette), al Disegno legge meglio conosciuto come <<salva Milano>>. In merito va ricordato che in passato Italia Nostra ha dato prova di un’attività di contrasto di ben altro livello. Chi scrive è titolato ad esprimere queste preoccupazioni in quanto rappresentante e portavoce dei territori che dovranno subire le ricadute delle predette sciagurate iniziative legislative.
C o n  t a l i  a f f e r m a z i o n i  n o n  s i i n t e n d e  c e r t o  a t t r i b u i r e  a l C D N  la r e s p o n s a b i l i t à dell’eventuale passaggio al rango di fonte normativa dei predetti disegni di legge, bensì rammentare l’obbligo che compete allo stesso di attivarsi in tutte le sedi possibili per evitare che ciò avvenga, che è poi una delle modalità di attuazione dello statuto di Italia Nostra.
La lunga digressione che precede serve a manifestare l’attuale disagio di chi scrive perché confinato da
dinamiche interne ad un ruolo marginale e nello stesso tempo si intende rendere esplicita la ferma volontà di non restare in silenzio o inerte al cospetto di una deriva che sta progressivamente mettendo in discussione il ruolo e le funzioni statutariamente riconosciute alle realtà territoriali dell’Associazione. Una situazione davvero paradossale se si considera che essa cade proprio nel 70° anniversario della fondazione dell’Associazione.
ITALIA NOSTRA non è un’azienda ed i soci non sono dei meri collaboratori dell’Amministratore Delegato.
ITALIA NOSTRA è un organismo unitario, in cui, a prescindere dalle funzioni che ciascun socio riveste e in modo conforme alle regole democratiche, tutti hanno il dovere di remare concordi nella stessa direzione, sulla base di un profondo, reciproco rispetto, evitando l’introduzione di pratiche divisive e assumendo come faro l’osservanza dello Statuto Nazionale.
 

Il presente documento è firmato da Presidenti dei Consigli Regionali di Italia Nostra e da Presidenti delle Sezioni prive di rappresentanza regionale, di seguito elencati:
Basilicata Campania Campobasso Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Liguria Piemonte
Sardegna Sicilia Umbria Veneto Toscana Trento
 

24.02.2025

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